Cassazione Penale, Ordinanza n. 05403/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei confronti degli imputati dalla Corte di appello di Palermo. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati per un furto aggravato in concorso. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più censure: hanno contestato l'affermazione di responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto, la valutazione di non esiguità del fatto, la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, la tenuta delle aggravanti contestate e ritenute, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; inoltre hanno censurato il bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo, nella sua prima parte, generico, caotico e privo di specifici elementi idonei a scardinare la motivazione di merito; nella seconda parte, relativa al giudizio di comparazione, lo ha ritenuto inammissibile perché fondato su deduzioni aspecifiche e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione discrezionale di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.
Integrano il titolo di reato per furto in concorso con aggravanti specifiche; la condanna di merito è stata confermata e non scalfita dal ricorso generico.
causa di non punibilità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta priva di specificità e non idonea a superare la motivazione dei giudici di merito.
Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013 - dep. 19/02/2014, Rv. 259063
esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura
Il motivo di ricorso deve essere chiaro, ordinato e specifico; la formulazione caotica, confusa e scarsamente perspicua rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione
Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è censurabile in cassazione solo per arbitrio, illogicità manifesta o motivazione inesistente; altrimenti resta insindacabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo generico, confuso e privo di uno sviluppo ordinato che consenta di individuare con precisione gli errori della decisione impugnata.
- La deduzione di questioni come scriminanti, aggravanti, attenuanti speciali e non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede l'indicazione di elementi specifici e decisivi, non essendo sufficienti rilievi esplorativi o meramente assertivi.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto, della responsabilità o della misura del trattamento sanzionatorio quando la motivazione di merito sia congrua e immune da manifesta illogicità.
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