Cassazione Penale, Ordinanza n. 16306/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per condotte consistite, secondo la ricostruzione richiamata dall'ordinanza, in un inseguimento a forte velocità nel centro cittadino seguito da violenze al momento della cattura, con lesioni provocate a pubblici ufficiali. I motivi di ricorso, tutti dichiaratamente fondati su vizi di motivazione e violazione di legge, riguardavano: la mancata sostituzione della pena; la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; l'elemento soggettivo delle lesioni aggravate; l'assorbimento delle lesioni aggravate nel reato di resistenza; l'omessa elisione della recidiva e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure si limitassero a riprodurre questioni già adeguatamente confutate in appello, senza evidenziare reali errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sia sulla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, sia sulla sussistenza delle lesioni aggravate, sia sull'esclusione dell'assorbimento, sia sulla recidiva e sulla dosimetria della pena. È stata altresì giudicata giuridicamente corretta l'esclusione della pena sostitutiva, per inidoneità a perseguire una concreta funzione specialpreventiva alla luce di una prognosi negativa di recidiva. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il delitto di resistenza a pubblico ufficiale come correttamente ritenuto sussistente in presenza di una condotta non riducibile a mera resistenza passiva o fuga, ma caratterizzata da inseguimento pericoloso e violenze finali.
Le lesioni sono indicate come aggravate in quanto commesse ai danni di pubblici ufficiali, con condotte che travalicano la mera violenza e non possono essere assorbite nella resistenza.
La Corte valorizza i numerosissimi precedenti specifici dell'imputato per ritenere corretta l'applicazione della recidiva e la maggiore pericolosità desunta dal suo precedente criminoso.
La pena sostitutiva è stata esclusa perché ritenuta inidonea ad assolvere una concreta funzione specialpreventiva, sulla base di una prognosi negativa di futura recidiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e congruamente disattese dalla sentenza di appello, se non viene indicato un effettivo vizio di motivazione o di violazione di legge.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale non è sufficiente una lettura difensiva che riduca i fatti a mera fuga o resistenza passiva, quando la condotta sia invece connotata da modalità aggressive o pericolose, come un inseguimento ad alta velocità nel centro abitato idoneo a mettere in pericolo terzi e operanti di polizia.
- Le lesioni causate a pubblici ufficiali nel corso della condotta non restano assorbite nel reato di resistenza quando la violenza posta in essere travalichi la mera coazione tipica del delitto di cui all'art. 337 c.p. e si traduca in un autonomo evento lesivo.
- La valorizzazione della recidiva è legittima quando la motivazione dia conto, in concreto, dei precedenti specifici e della maggiore pericolosità del soggetto, con conseguente incidenza anche sul trattamento sanzionatorio.
- La pena sostitutiva può essere legittimamente negata quando, all'esito di una prognosi negativa, essa appaia inidonea a svolgere una concreta funzione specialpreventiva nei confronti dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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