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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11273/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 4 aprile 2024. Dal testo emerge che la difesa ha contestato le valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze acquisite e riproponendo censure già esaminate e disattese nei gradi precedenti. Non sono indicati nel testo i fatti specifici oggetto di imputazione né il reato contestato, ma è chiaro che il ricorso mirava a mettere in discussione l'affermazione di responsabilità penale già confermata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze si limitavano a contrapporre una diversa valutazione delle prove rispetto a quella già svolta in modo coerente e logicamente corretto dai giudici di merito, senza evidenziare vizi decisivi della motivazione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione a una diversa lettura delle prove già compiuta dai giudici di merito, senza denunciare specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
  • Le censure che ripropongono questioni già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi di merito non sono idonee a fondare un valido motivo di ricorso se la motivazione impugnata è coerente, giuridicamente corretta e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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