Cassazione Penale, Ordinanza n. 11273/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 4 aprile 2024. Dal testo emerge che la difesa ha contestato le valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze acquisite e riproponendo censure già esaminate e disattese nei gradi precedenti. Non sono indicati nel testo i fatti specifici oggetto di imputazione né il reato contestato, ma è chiaro che il ricorso mirava a mettere in discussione l'affermazione di responsabilità penale già confermata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze si limitavano a contrapporre una diversa valutazione delle prove rispetto a quella già svolta in modo coerente e logicamente corretto dai giudici di merito, senza evidenziare vizi decisivi della motivazione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione a una diversa lettura delle prove già compiuta dai giudici di merito, senza denunciare specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- Le censure che ripropongono questioni già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi di merito non sono idonee a fondare un valido motivo di ricorso se la motivazione impugnata è coerente, giuridicamente corretta e immune da manifeste incongruenze logiche.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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