Cassazione Penale, Ordinanza n. 04455/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La responsabilità per truffa aggravata e il trattamento sanzionatorio erano già stati confermati in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per truffa aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge contestando la conferma del giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e comunque manifestamente infondata. La Corte ha valorizzato il fatto che il cellulare usato per le trattative con la vittima era intestato al ricorrente e che il pagamento versato dalla persona offesa per l'acquisto di due autovetture fittiziamente poste in vendita era confluito sul conto corrente di una società legalmente rappresentata dal ricorrente, per poi essere immediatamente bonificato sul suo conto personale. Con il secondo motivo ha censurato la dosimetria della pena, ma senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della Corte territoriale, che aveva già riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e alla recidiva, escludendo ulteriori riduzioni per le modalità particolarmente insidiose della condotta e per il giudizio personologico negativo.
Norme richiamate
È richiamata come aggravante già contestata e ritenuta equivalente alle attenuanti generiche nella valutazione del trattamento sanzionatorio.
recidiva
È menzionata insieme all'aggravante nella valutazione di bilanciamento che ha condotto alla conferma della pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già disattese dal giudice di merito è inammissibile, ove non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La prova della riferibilità soggettiva della truffa può essere desunta da plurimi elementi convergenti, quali l'intestazione del telefono utilizzato per le trattative e la riconducibilità dei flussi di denaro al conto del soggetto indagato e poi al suo conto personale.
- La censura sulla pena è inammissibile quando non si confronta criticamente con il giudizio di merito che abbia già operato il bilanciamento tra attenuanti generiche, aggravanti e recidiva, spiegando le ragioni per cui non sia possibile un ulteriore contenimento del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità non è sufficiente una contestazione apodittica delle valutazioni di merito sulle modalità della condotta e sulla personalità dell'imputato, se la motivazione della Corte territoriale risulta congrua e non manifestamente illogica.
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