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Ordinanza

Ordinanza n. 1229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 40/2026.

Giustizia amministrativa202601707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda cautelare contro la sospensione del procedimento di revoca della licenza e della somministrazione dei generi della rivendita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare della rivendita ha impugnato l’ordinanza cautelare di primo grado contestando la valutazione negativa del fumus boni iuris e ribadendo la sussistenza del periculum in mora, con particolare riferimento al pregiudizio economico e alla perdita di avviamento. Il provvedimento amministrativo era stato adottato in ragione della scadenza del contratto di godimento del locale stipulato con l’Agenzia del Demanio e dell’incertezza sulla permanenza della disponibilità dell’immobile, nelle more della definizione del giudizio civile volto ad accertare il rinnovo automatico del contratto. L’appellante ha inoltre denunciato la contraddittorietà dell’ordinanza del TAR nella regolazione delle spese, poiché la motivazione sembrava disporne la compensazione, mentre il dispositivo poneva le spese a carico del ricorrente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello quanto alla domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente una ragionevole proporzione della sospensione della somministrazione dei generi della rivendita, valorizzando l’esito negativo per l’appellante del giudizio civile di primo grado, che aveva escluso il rinnovo automatico del rapporto contrattuale, pur se la sentenza era stata appellata. Tale pronuncia rendeva ancora più incerta sia l’esistenza del rapporto contrattuale, già contestata dall’Agenzia del Demanio, sia la permanente disponibilità dei locali e delle aree, ritenuti dall’amministrazione occupati sine titulo. Il giudice ha escluso il periculum in mora, poiché le manc ate entrate costituivano un danno meramente patrimoniale e non irreparabile. Quanto alla perdita di avviamento, l’attività risultava cessata da oltre un anno, sicché il pregiudizio si era già prodotto e non avrebbe potuto essere evitato dalla misura cautelare. Il Consiglio di Stato ha invece accolto la censura relativa alle spese, qualificando il contrasto tra motivazione e dispositivo come errore materiale e correggendo il dispositivo dell’ordinanza del TAR nel senso della compensazione delle spese. Ha inoltre compensato integralmente le spese del grado d’appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’esito negativo del giudizio civile relativo alla disponibilità o al rinnovo del titolo contrattuale sull’immobile può incidere negativamente sul fumus boni iuris della pretesa avverso la sospensione dell’attività amministrativa, anche quando la sentenza civile sia stata impugnata, se permane un’incertezza significativa sull’esistenza del rapporto e sulla disponibilità dei locali.
  • La sospensione della somministrazione dei generi di una rivendita può risultare proporzionata quando l’amministrazione dubiti, sulla base di elementi concreti, della permanenza del titolo di disponibilità dei locali necessari all’esercizio dell’attività e tali dubbi siano corroborati da una pronuncia civile sfavorevole, anche non definitiva.
  • Il danno derivante dalle mancate entrate di un’attività commerciale ha natura meramente patrimoniale e, di regola, non integra un pregiudizio irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
  • La perdita di avviamento non può fondare il periculum in mora quando l’attività sia cessata da oltre un anno e il pregiudizio si sia già verificato, non essendo più evitabile mediante la misura cautelare richiesta.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo sulla regolazione delle spese, quando la motivazione esponga chiaramente e specificamente la volontà di compensarle, costituisce errore materiale risolvibile attribuendo prevalenza alla motivazione e correggendo il dispositivo anche in sede d’appello, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTutela cautelareDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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