Cassazione Penale, Ordinanza n. 17067/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In sostanza, contestava che il giudice di merito avesse negato la diminuzione di pena senza un'adeguata motivazione. La parte civile ha resistito, chiedendo anche la liquidazione delle spese del grado di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento può essere giustificato anche dalla sola assenza di elementi positivi in favore dell'imputato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del grado, rilevando che non vi è interesse della parte civile a resistere a impugnazioni che riguardano solo attenuanti o trattamento sanzionatorio, poiché tali profili non incidono sul risarcimento del danno.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla mera assenza di elementi o circostanze di segno positivo a favore dell'imputato, purché la motivazione del giudice sia adeguata.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione; non è necessario che il giudice indichi elementi negativi specifici, potendo fondare il diniego anche sulla sola mancanza di dati favorevoli all'imputato.
- Un motivo di ricorso che si limita a contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- La parte civile non ha interesse a resistere all'impugnazione quando questa investe esclusivamente circostanze attenuanti o il trattamento sanzionatorio, poiché tali aspetti non incidono sull'an debeatur o sul quantum del risarcimento del danno.
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