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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36468/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore del settore aereo volta a ottenere il pagamento dell'integrazione salariale straordinaria (CIGS), che l'ente previdenziale aveva sospeso dopo due mesi. La corte territoriale aveva accolto la domanda ritenendo che l'accordo sindacale e quello governativo, nonché il decreto ministeriale di autorizzazione, dovessero riferirsi all'intero gruppo Alitalia e quindi anche a una società del gruppo diversa da quella espressamente menzionata nel decreto; inoltre aveva computato, ai fini del requisito dei 90 giorni di anzianità, anche il periodo maturato presso la società cedente del contratto. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della normativa sulla CIGS e delle regole sull'interpretazione del contratto e sulla rappresentanza, sostenendo che il titolo costitutivo della prestazione dovesse rinvenirsi nell'accordo governativo e nel decreto ministeriale, i quali riguardavano solo la società espressamente indicata, e che il gruppo societario non è soggetto autonomo di diritto; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione alla CIGS, sostenendo che il periodo maturato presso la società cedente non potesse essere sommato, perché la cessione del contratto non equivale a cessione d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse errato nel considerare sufficiente il solo richiamo alle imprese del gruppo per desumere che la società firmataria avesse chiesto la CIGS anche per altre società del gruppo. La Cassazione ha affermato che il gruppo societario non ha autonoma soggettività giuridica e che ciascuna impresa conserva la propria autonomia; pertanto, per estendere la richiesta di CIGS ad imprese diverse da quella firmataria, era necessario accertare uno specifico potere rappresentativo o una procura ad hoc in capo alla società sottoscrittrice. Poiché la sentenza impugnata non aveva compiuto tale accertamento, è stata cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Milano per verificare se la società avesse agito in nome e per conto delle altre imprese del gruppo. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 247/2004

    richiamato dall'ente come base normativa della disciplina della CIGS applicabile al caso

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 134/2008

    richiamato dall'ente come base normativa della disciplina della CIGS applicabile al caso

  • art. 2 d.P.R. n. 218/2000

    richiamato dall'ente nel quadro della normativa sulla CIGS e sul relativo procedimento autorizzatorio

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati ai fini dell'interpretazione dell'accordo sindacale e degli accordi collegati

  • artt. 1387 ss. c.c.

    la Corte li richiama per affermare che l'estensione della richiesta di CIGS ad altre società del gruppo presuppone un potere rappresentativo o una procura

  • art. 1372 c.c.

    richiamato ai fini dell'efficacia soggettiva degli accordi contrattuali

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 86/1988

    richiamato dall'ente come norma relativa ai presupposti della CIGS e al requisito di anzianità

  • art. 1-ter, d.l. n. 247/2004

    richiamato dall'ente nel secondo motivo in tema di requisiti per l'accesso alla CIGS

  • art. 1406 c.c.

    richiamato per sostenere che la cessione del contratto non è equiparabile alla cessione d'azienda ai fini del computo dell'anzianità

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per distinguere la cessione d'azienda dalla cessione del contratto e per escludere l'automatica sommabilità dell'anzianità

Massime di principio

  • Il gruppo societario non costituisce un autonomo soggetto di diritto: ogni società del gruppo conserva distinta soggettività giuridica e, per imputare a una società effetti riferiti ad altre società, occorre uno specifico titolo rappresentativo.
  • La semplice menzione, in un accordo sindacale, di imprese appartenenti a un gruppo non è sufficiente a far ritenere che la società firmataria abbia chiesto una prestazione pubblica anche per le altre società del gruppo; è necessario un accertamento puntuale sul potere di agire in nome e per conto altrui.
  • Quando la prestazione previdenziale è subordinata a un titolo costitutivo formato da accordi e provvedimenti amministrativi, il giudice deve verificare la corrispondenza soggettiva tra i destinatari indicati negli atti e il soggetto che ha effettivamente sottoscritto gli accordi.
  • Il requisito dell'anzianità di servizio rilevante ai fini dell'accesso a un trattamento di integrazione salariale va verificato secondo la disciplina applicabile al tipo di successione nel rapporto di lavoro, non potendosi automaticamente equiparare cessione del contratto e cessione d'azienda.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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