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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43606/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/03/2022 con richiesta di dichiarazione di non esecutività della sentenza n. 1524 del Tribunale di Pistoia del 14/12/2017 (irrevocabile dal 28/04/2018). Il ricorrente deduceva che il termine per il deposito della motivazione (novanta giorni) non fosse stato comunicato correttamente: sostenne che la sentenza era stata depositata oltre il termine dei quindici giorni e che la correzione dell'errore materiale del dispositivo (che indicava il termine di novanta giorni) non era stata notificata correttamente all'imputato ma al difensore/terzo; inoltre lamentava che il Giudice dell'esecuzione avesse collegato la sua doglianza alla procedura di correzione dell'errore materiale quando invece la questione riguardava l'irrevocabilità della sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il termine di novanta giorni fosse stato indicato nel dispositivo letto in udienza e quindi noto all'imputato, come risultava dal verbale d'udienza; l'omissione successiva del termine nel testo della sentenza non comporta la nullità. Ha altresì rilevato che la censura sulla regolarità della notifica della procedura di correzione dell'errore materiale doveva essere sollevata con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 127, comma 7, c.p.p., sicché è precluso al giudice dell'esecuzione esaminarla. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen., comma 7

    Le censure relative alla regolarità della procedura di correzione dell'errore materiale devono essere sollevate con ricorso per cassazione; se non vengono proposte secondo quella modalità, il giudice dell'esecuzione è precluso dall'esaminarle.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Permette di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; consente altresì di disporre versamenti alla Cassa delle Ammende in via equitativa.

  • Sez. 3, n. 42452 del 07/05/2015 (Del Rosario)

    Principio secondo cui l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza; non è necessario che sia riportata nuovamente nel testo della sentenza dopo la redazione della motivazione, e la sua omissione in quest'ultima sede non determina la nullità della sentenza.

  • Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186

    Consente al giudice di determinare in via equitativa l'entità del versamento alla Cassa delle Ammende, tenendo conto, tra l'altro, dell'assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se il termine per il deposito delle motivazioni è stato indicato nel dispositivo letto in udienza, l'omissione di tale termine nel testo della sentenza motivata non ne comporta la nullità e non pregiudica la decorrenza dei termini di impugnazione.
  • Le contestazioni sulla regolarità della notifica o sulla procedura di correzione di un errore materiale devono essere proposte con il rimedio processuale corretto (es. ricorso per cassazione quando previsto dall'art. 127 c.p.p.); se non lo sono, sono precluse in sede esecutiva.
  • Il verbale d'udienza è prova rilevante della conoscenza, da parte dell'imputato, di quanto stato comunicato oralmente in udienza (es. termini indicati nel dispositivo).
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e, in casi previsti, il versamento alla Cassa delle Ammende in misura equitativa; l'assenza di colpa grave può comunque indurre il giudice a modulare la misura dell'irrogazione.
  • Per preservare la possibilità di esame di determinate questioni occorre sollevarle nel rito e nei termini previsti dalla legge; altrimenti si perde la rimediabilità in sede successiva.

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