Sentenza del 10/11/2021 n. 32977 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto l'estraneità della società contribuente rispetto all'immissione in consumo di prodotti alcolici (sulla base di sentenze penali e civili che attribuivano la responsabilità a un terzo) e aveva estromesso l'agente della riscossione, decidendo invece sul merito delle obbligazioni tributarie risultanti dalla cartella esattoriale. L'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 19, comma 3 e art. 10), sostenendo che la CTR non poteva decidere su vizi non propri dell'atto di riscossione e che l'agente della riscossione era legittimato passivo quando le eccezioni riguardano l'atto di riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi, rilevando che la CTR ha erroneamente esaminato questioni di merito (vizi non propri) dell'atto di riscossione e ha ingiustificatamente escluso la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Inoltre è emerso che le pronunce civili di merito che annullavano gli atti presupposti erano state successivamente riformate in appello (Corte d'appello di Bologna n. 1886/2015), per cui non poteva ritenersi sussistente un fatto impeditivo a carico della contribuente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
La Corte ha ritenuto che la CTR non poteva decidere su questioni di merito relative alle obbligazioni tributarie quando si trattava di vizi non propri dell'atto di riscossione; l'art. 19, comma 3 delimita le eccezioni che il giudice tributario può esaminare rispetto ai vizi propri dell'atto impugnato.
L'art. 10 sul contraddittorio e sulla legittimazione passiva è stato interpretato nel senso che, quando l'impugnazione riguarda esclusivamente la cartella di pagamento e i suoi vizi propri, l'agente della riscossione è legittimato passivo; la CTR ha errato escludendolo quando le eccezioni devolute erano pertinenti all'atto di riscossione.
art. 37, TULD
L'art. 37 (richiamato nel processo come norma sul caso fortuito/forza maggiore esimente dalla responsabilità) non poteva essere invocato dalla CTR per escludere la responsabilità della contribuente, specie alla luce della successiva riforma in appello degli annullamenti degli atti presupposti; quindi la questione, essendo di merito, non poteva costituire 'vizio proprio' dell'atto di riscossione.
L. n. 69/2009, art. 55 (riguardo alla spedizione del ricorso)
Norma richiamata ai fini della tempestività del ricorso per cassazione: il ricorso spedito dall'Avvocatura Erariale secondo tale disposizione è stato ritenuto tempestivo.
Massime di principio
- Se la contestazione riguarda vizi propri dell'atto di riscossione (es. irregolarità formali nella cartella), l'agente della riscossione è legittimato passivo e può essere citato in giudizio.
- Se invece la questione attiene al merito della pretesa tributaria (vizi non propri, cioè l'inesistenza o sopravvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria), il giudice tributario non può riformare decisioni di merito o valutazioni che sono riservate ad altri procedimenti e che abbiano già formato giudicato.
- La semplice esistenza di sentenze penali o civili a favore del contribuente non è automaticamente definitiva: bisogna verificare la loro eventuale riforma o il loro carattere di giudicato; la valutazione sulla base di pronunce non definitive può rendere erronea la decisione sul presunto 'caso fortuito' o 'forza maggiore'.
- Prima di escludere la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, il giudice tributario deve accertare se le eccezioni sollevate siano effettivamente riferibili a vizi propri dell'atto di riscossione o se investano il merito della pretesa tributaria derivante dagli atti presupposti.
- In situazioni analoghe è opportuno ricostruire la catena degli atti (ingiunzione, cartella, eventuali pronunce civili/penali) e verificare la definitività delle pronunce: la presenza di pronunce riformate o non definitive può precludere l'esonero del contribuente.
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