Sentenza del 10/11/2021 n. 1332 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Detrazione - Costi per attività preparatorie - Legittima - Inerenza all'attività d'impresa - Necessità - Esercizio effettivo dell'attività - Non rileva - Strumentalità oggettiva degli atti preparatori - Sufficiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto legittima la detrazione dell'IVA sui costi preparatori purché sia dimostrato, con elementi oggettivi, il carattere funzionale e la strumentalità dei costi rispetto all'iniziativa economica. Non è necessario che l'attività sia già effettivamente esercitata né che vi siano già operazioni attive: è sufficiente provare che le spese sono inerenti all'attività e strumentali all'organizzazione e all'avvio della stessa
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il contribuente ha chiesto la detrazione dell'IVA relativa a costi sostenuti per attività preparatorie all'avvio dell'impresa; l'Amministrazione ha contestato la detrazione adducendo l'assenza di esercizio effettivo dell'attività e la mancanza di operazioni attive
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 19
l'articolo sul diritto alla detrazione è interpretato in senso estensivo per includere anche costi preparatori quando sia dimostrabile la loro funzionalità all'attività economica imponibile
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA è ammessa anche per spese sostenute nella fase preparatoria all'avvio dell'impresa se esiste un nesso oggettivo e strumentale tra le spese e l'attività economica programmata
- Non è requisito necessario che l'attività sia già esercitata o che vi siano operazioni attive al momento del sostenimento delle spese: conta la dimostrazione della finalità economica e dell'utilizzo imprenditoriale
- La prova dell'inerenza si basa su elementi oggettivi e documentali (fatture, contratti, piani d'impresa, preventivi, corrispondenza commerciale, autorizzazioni) che attestino la destinazione delle spese all'organizzazione e avvio dell'attività
- Spese a uso personale o prive di diretta strumentalità rispetto all'attività non sono detraibili; in caso di uso promiscuo occorre ripartire e documentare la quota riferibile all'attività economica
- Il contribuente deve conservare e rendere disponibili documenti che dimostrino il collegamento funzionale; in mancanza l'Amministrazione può disconoscere la detrazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1329 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1333 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1383 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1392 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →