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Sentenza

Sentenza del 10/11/2021 n. 1332 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - Detrazione - Costi per attività preparatorie - Legittima - Inerenza all'attività d'impresa - Necessità - Esercizio effettivo dell'attività - Non rileva - Strumentalità oggettiva degli atti preparatori - Sufficiente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto legittima la detrazione dell'IVA sui costi preparatori purché sia dimostrato, con elementi oggettivi, il carattere funzionale e la strumentalità dei costi rispetto all'iniziativa economica. Non è necessario che l'attività sia già effettivamente esercitata né che vi siano già operazioni attive: è sufficiente provare che le spese sono inerenti all'attività e strumentali all'organizzazione e all'avvio della stessa

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il contribuente ha chiesto la detrazione dell'IVA relativa a costi sostenuti per attività preparatorie all'avvio dell'impresa; l'Amministrazione ha contestato la detrazione adducendo l'assenza di esercizio effettivo dell'attività e la mancanza di operazioni attive

Norme richiamate

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 19

    l'articolo sul diritto alla detrazione è interpretato in senso estensivo per includere anche costi preparatori quando sia dimostrabile la loro funzionalità all'attività economica imponibile

Massime di principio

  • La detrazione dell'IVA è ammessa anche per spese sostenute nella fase preparatoria all'avvio dell'impresa se esiste un nesso oggettivo e strumentale tra le spese e l'attività economica programmata
  • Non è requisito necessario che l'attività sia già esercitata o che vi siano operazioni attive al momento del sostenimento delle spese: conta la dimostrazione della finalità economica e dell'utilizzo imprenditoriale
  • La prova dell'inerenza si basa su elementi oggettivi e documentali (fatture, contratti, piani d'impresa, preventivi, corrispondenza commerciale, autorizzazioni) che attestino la destinazione delle spese all'organizzazione e avvio dell'attività
  • Spese a uso personale o prive di diretta strumentalità rispetto all'attività non sono detraibili; in caso di uso promiscuo occorre ripartire e documentare la quota riferibile all'attività economica
  • Il contribuente deve conservare e rendere disponibili documenti che dimostrino il collegamento funzionale; in mancanza l'Amministrazione può disconoscere la detrazione

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