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Sentenza

Sentenza del 10/11/2021 n. 1333 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - Reddito di lavoro dipendente - Trasfertista - Applicabilità regime agevolato - Contemporanea presenza dei presupposti di legge - Necessità - In difetto - Regime ordinario indennità di trasferta - Legittimo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto legittima l'applicazione del regime ordinario previsto dall'art. 51, comma 5, del TUIR alle indennità di trasferta contestate, essendo mancata la contemporanea sussistenza di tutti e tre i requisiti richiesti dall'art. 7‑quinquies. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'amministrazione ha avuto ragione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le indennità di trasferta percepite dovessero beneficiare del regime agevolato previsto per i cosiddetti trasfertisti abituali. L'amministrazione contestava tale qualificazione, ritenendo che non fossero presenti tutti i presupposti normativi richiesti per l'applicazione dell'agevolazione. Il giudice ha verificato la sussistenza contemporanea dei tre requisiti di cui all'art. 7‑quinquies (mancata indicazione contrattuale di una sede fissa di lavoro; svolgimento di mansioni che richiedono continua mobilità; corresponsione di indennità o maggiorazione retributiva per attività in luoghi variabili) e ha accertato l'assenza di almeno uno di essi.

Norme richiamate

  • art. 7‑quinquies del D.l. 1963/2016

    richiede la contemporanea sussistenza di: (i) mancata indicazione contrattuale di una sede di lavoro; (ii) mansioni che impongono continua mobilità del lavoratore; (iii) corresponsione di indennità o maggiorazione retributiva per l'attività svolta in luoghi variabili

    I tre requisiti devono coesistere simultaneamente per riconoscere il regime agevolato al trasfertista abituale; l'assenza anche di un solo requisito esclude l'agevolazione

  • art. 51, comma 5, TUIR

    disciplina il normale regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta e corrispettivi assimilati

    Funziona come regime residuale: ove manchino i presupposti agevolativi, le indennità concorrono al reddito secondo le regole ordinarie previste da tale norma

Massime di principio

  • Per ottenere il regime agevolato è necessario provare la contemporanea sussistenza dei tre requisiti previsti dall'art. 7‑quinquies; la mancanza anche di uno solo determina l'applicazione del regime ordinario
  • La presenza di una sede di lavoro indicata nel contratto esclude di regola la qualifica di trasfertista abituale
  • La semplice alternanza occasionale di luoghi di lavoro non equivale a 'continua mobilità'; il carattere mobile deve essere intrinseco e ricorrente nelle mansioni
  • Occorre documentare in modo chiaro la corresponsione di indennità o maggiorazioni specifiche legate all'attività in luoghi variabili (contratto, buste paga, cedolini, ordini di servizio)
  • L'onere della prova circa la sussistenza simultanea dei requisiti spetta al contribuente; in assenza di prova il trattamento ordinario è giustificato
  • In dubio pratico, per evitare contestazioni, meglio disciplinare contrattualmente la situazione (se si vuole riconoscere l'agevolazione) e mantenere documentazione puntuale delle trasferte

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