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Sentenza

Sentenza del 10/11/2021 n. 1383 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestava operazioni configuranti abuso del diritto: il contribuente, tramite la moglie che costituiva e amministrava la S.r.l. XX, aveva fatto acquisire dall'S.r.l. un immobile in leasing che veniva locato lo stesso giorno allo studio professionale dell'avv. Tizio e svolgeva prestazioni di consulenza tramite la coniuge. L'operazione avrebbe consentito al professionista di dedurre i canoni di locazione (trasferendo i costi alla S.r.l.) e alla S.r.l. di dedurre i canoni di leasing/quote di ammortamento, aggirando l'art. 54 del TUIR (DPR 917/1986) che, per il periodo in questione, impediva ai professionisti la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing per immobili strumentali nonché la deduzione dei compensi al coniuge. Il ricorrente impugnava per errata applicazione dell'art. 10-bis L. 212/2000 (sostenendo che la norma richiamata dall'Ufficio fosse impropria rispetto alla fattispecie) e deduceva che le modifiche legislative (legge di stabilità 2013) avevano ripristinato la deducibilità dei canoni di leasing dal 1° gennaio 2014, escludendo quindi un indebito vantaggio fiscale prolungato oltre il quadriennio precedente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso. Ha ritenuto sussistente l'abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000: l'operazione è stata qualificata come interposizione societaria priva di sostanza economica e finalizzata allo spostamento indebito del reddito con pregiudizio per l'erario, aggirando le disposizioni dell'art. 54 TUIR. La legge di stabilità n.147/2013 (art. 162) non era applicabile alla fattispecie perché il comma 163 limita l'applicazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla sua entrata in vigore; dunque le deduzioni restavano non consentite per i contratti antecedenti. Sono state confermate le rettifiche fiscali e liquidate le spese di giudizio a carico del ricorrente per euro 7.500,00.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, L. 212/2000 (statuto del contribuente - abuso del diritto)

    La norma è stata applicata per qualificare come abuso del diritto operazioni formalmente conformi ma prive di sostanza economica e poste in essere con il principale scopo di ottenere vantaggi fiscali indebiti. La CTR ha ritenuto integrati i presupposti di cui al comma 2 lett. a) e comma 3 (assenza di valide ragioni extrafiscali non marginali e artificiosità delle operazioni).

  • art. 54, DPR 917/1986 (TUIR)

    Interpretato come norma che, per il periodo di imposta rilevante, escludeva la deducibilità per i professionisti delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ad immobili strumentali, nonché (secondo la CTR) ostacolava la deduzione dei compensi al coniuge; l'operazione era volta a eludere tale disciplina.

  • DPR 917/1986, art. 54 comma 6-bis

    Richiamato specificamente per evidenziare il divieto di dedurre compensi corrisposti al coniuge da parte del professionista; la costituzione della S.r.l. e l'impiego della coniuge sono stati considerati strumento per aggirare tale divieto.

  • Legge di stabilità n.147/2013, art. 162 (e comma 163)

    La modifica legislativa che ha ripristinato la deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti è stata ritenuta applicabile solo ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge (comma 163); pertanto non poteva sanare o rendere legittima un'operazione perfezionata anteriormente.

Massime di principio

  • La mera conformità formale alle norme fiscali non esclude la configurabilità di abuso del diritto quando l'operazione è priva di sostanza economica e ha come principale scopo il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.
  • La costituzione di società controllate o gestite da familiari può essere qualificata come interposizione se serve soltanto a mutare il centro di imputazione del reddito senza valide ragioni extrafiscali rilevanti.
  • Le modifiche legislative che rendono deducibili certi oneri hanno effetto solo per i rapporti contrattuali indicati dalla norma (spesso con efficacia prospettica): non possono essere retroattivamente invocate per sanare operazioni anteriori alla data di efficacia previste dal legislatore.
  • Per difendersi da contestazioni di abuso è necessario dimostrare l'esistenza di ragioni economiche e commerciali non marginali e la concreta operatività dell'entità interposta (attività effettiva, rischi e struttura organizzativa).
  • In caso di contestazione l'Amministrazione può utilizzare elementi istruttori (verifiche ante e post operazione) per provare la mancanza di sostanza e la finalità elusiva; il contribuente deve controprovarne la legittimità sostanziale.
  • La disciplina dell'abuso del diritto richiede un bilanciamento caso per caso: operazioni complesse con vantaggi fiscali devono essere valutate tanto sulla forma quanto sulla sostanza economica e sugli scopi reali.

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