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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10297/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: il Tribunale di primo grado, nella motivazione, aveva ritenuto che le dichiarazioni confessionali degli imputati potessero essere valutate favorevolmente per concedere le circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla aggravante contestata), ma nel dispositivo non aveva indicato né computato tali attenuanti nella determinazione della pena. La Corte d'appello ha ritenuto che le attenuanti non fossero state concesse e ha escluso la meritevolezza dell'imputato, interpretando come «errore» quanto scritto in motivazione. Il ricorrente ha censurato tale valutazione, sostenendo che se la motivazione riconosce la confessione favorevole non può poi essere ignorata nel calcolo della pena e che la Corte di merito ha dato una valutazione contrastante e contraddittoria rispetto al giudice di prime cure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui conteneva censure generiche sulla mancata risposta della Corte distrettuale alle doglianze di appello (premessa generica). Ha però accolto il primo motivo relativo al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse correttamente valutato il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado e, in presenza di una motivazione che appare valutativa e favorevole alle attenuanti, non poteva limitarsi ad attribuire alla formulazione del primo grado la valenza di «errore» senza compiere la preliminare operazione di scelta tra dispositivo e motivazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla portata decisoria della decisione di primo grado in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La norma è richiamata in quanto concerne le circostanze attenuanti generiche; nella sentenza di primo grado le dichiarazioni confessorie sono state valutate come idonee a giustificare la concessione delle attenuanti ex art. 62-bis, equivalenti alla aggravante contestata. La Cassazione riconosce che quella valutazione in motivazione può avere portata decisoria se non si tratta di un mero errore materiale del dispositivo.

  • divieto di reformatio in peius (principio di diritto)

    Richiamato nella motivazione della Cassazione come vincolo procedurale: quando ricorre l'appello del solo imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione del ricorrente; perciò la Corte di merito doveva preliminarmente valutare se dare prevalenza alla motivazione favorevole del giudice di primo grado, evitando imputare all'imputato un peggioramento non consentito.

  • principio di unità della sentenza e prevalenza della motivazione in caso di errore materiale del dispositivo (giurisprudenza consolidata)

    La Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui dispositivo e motivazione formano un corpo unitario: se il dispositivo contiene un errore materiale obiettivamente riconoscibile, si può fare riferimento alla motivazione per determinarne la portata effettiva. Questo principio è stato applicato per stabilire che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare se l'omissione nel dispositivo fosse tale errore o piuttosto una valutazione sostanziale del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Quando dispositivo e motivazione di una sentenza sono in contrasto, non sempre prevale automaticamente il dispositivo: occorre verificare se nel dispositivo esista un errore materiale obiettivamente riconoscibile; se sì, la motivazione può essere utilizzata per ricostruire la reale volontà del giudice e determinare gli effetti sostanziali.
  • Se il giudice di primo grado, nella motivazione, esprime una valutazione favorevole all'imputato (ad es. riconoscendo la meritevolezza delle attenuanti per la confessione) la Corte d'appello deve prima decidere se preferire la motivazione al dispositivo prima di riformare la determinazione della pena, specialmente se l'appello è proposto dal solo imputato (divieto di reformatio in peius).
  • Critiche generiche alla mancata risposta della Corte territoriale sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione quali argomenti specifici non siano stati esaminati o quali omissive vizi si contestino.
  • Quando la Corte territoriale modifica la valutazione delle circostanze attenuanti deve fornire una motivazione puntuale e non limitarsi a dichiarare che il dispositivo di primo grado è errato; la mera reinterpretazione dell'elemento favorevole in motivazione può costituire vizio se appare una sovrapposizione ingiustificata alla valutazione del giudice di prime cure.
  • In presenza di dubbio interpretativo tra dispositivo e motivazione, la via corretta è il rinvio per nuovo esame sulle sole questioni rimaste incerte (ad es. trattamento sanzionatorio), evitando di travalicare i limiti imposti dall'appello del solo imputato.

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