Cassazione Civile, Ordinanza n. 15425/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi per omesso versamento di TOSAP per gli anni 2015 e 2016, in relazione a due passi carrabili, e di imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2015 e 2016, in relazione a installazioni pubblicitarie. La società contribuente, quale concessionaria della gestione del porto turistico, ha impugnato gli avvisi; la CTP ha respinto il ricorso e la CTR ha rigettato l'appello, ritenendo che i passi carrabili insistessero su strada comunale e che le fotografie e le schede tecniche prodotte fossero sufficienti a dimostrare la presenza di impianti pubblicitari su suolo pubblico. In cassazione la società ha dedotto, con quattro motivi, violazione dell'art. 38, comma 1, d.lgs. 507/1993 per l'asserita esenzione dalla TOSAP in ragione della concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto; violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova dell'installazione su suolo comunale; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, lamentando che fotografie non certificate non potessero provare il luogo di collocazione dei cartelloni e la loro esposizione al pubblico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti, a fronte dell'accertamento di merito secondo cui i passi carrabili insistevano su strada comunale. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'imposta sulla pubblicità, la natura demaniale dell'area è irrilevante e che la CTR aveva correttamente valorizzato schede di rilevazione e rilievi fotografici come prova del presupposto impositivo. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il terzo e il quarto motivo sia perché colpiti dalla preclusione da "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. sia perché le censure erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle già respinte. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari a € 7.500,00 e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
esenzione dal pagamento della TOSAP
La dedotta esenzione non opera quando il presupposto impositivo è integrato dall'occupazione di suolo comunale accertata in fatto dal giudice di merito.
art. 1 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ... ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate
La disciplina collega l'imposizione al territorio comunale in cui la pubblicità è effettuata.
art. 5 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata ... in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità
Sono imponibili i messaggi pubblicitari visibili o percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, quale espressione di capacità contributiva.
art. 68 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche
La previsione conferma che il prelievo può operare anche su beni con natura demaniale o comunque pubblica, senza che la demanialità sia di per sé ostativa.
Il motivo sulla ripartizione dell'onere della prova è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a sollecitare una diversa valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.
La censura è stata respinta perché non evidenziava un vero error in procedendo, ma contestava la valutazione del materiale probatorio.
La doglianza non ha superato il divieto di rivalutazione del merito, poiché il giudice di appello aveva attribuito valore probatorio alle fotografie e alle schede di rilevazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando maschera una critica al giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è scrutinabile quando opera la preclusione derivante dalla doppia conforme e il ricorrente non indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono evidenziate differenti ragioni di fatto tra le decisioni di primo e secondo grado.
La manifesta infondatezza del ricorso può giustificare una condanna d'ufficio al pagamento di una somma equitativa, anche parametrata alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e della TOSAP, ciò che rileva è il presupposto impositivo concretamente accertato dal giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La natura demaniale del bene o dell'area utilizzata è, di per sé, irrilevante rispetto all'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità, quando il messaggio sia percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico e sussistano le condizioni di legge per la potestà impositiva comunale.
- Le fotografie, le schede di rilevazione e la documentazione tecnica possono costituire prova sufficiente del presupposto impositivo, ove apprezzate dal giudice di merito; la contestazione della loro attendibilità non può essere proposta in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- L'uso di un segno distintivo o di un'insegna non resta fuori dall'imposta sulla pubblicità quando travalica la mera funzione distintiva ed è oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di soggetti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15142/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15144/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15149/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15154/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →