Cassazione Penale, Ordinanza n. 13708/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti già definiti con due sentenze richiamate nel provvedimento. Ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né analizzato compiutamente gli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso. La Corte ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato sul fatto che la continuazione era già stata esclusa in sede di cognizione e che tale accertamento era coperto da giudicato, dunque non rivalutabile in executivis.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è richiamato come norma che consente di denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
è richiamato come norma che consente di denunciare vizio di motivazione nel ricorso per cassazione
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, il giudice non può rivalutare un accertamento coperto da giudicato, quando la questione della continuazione sia già stata esclusa in sede di cognizione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione non può essere accolta in executivis quando il vincolo della continuazione sia stato definitivamente negato nel giudizio di cognizione.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non individua un effettivo errore del provvedimento impugnato e si limita a riproporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
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