Cassazione Penale, Ordinanza n. 32790/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per sostituzione di persona. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., sostenendo implicitamente che ne ricorressero i presupposti. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice territoriale aveva motivato logicamente il diniego valorizzando le modalità della condotta, indicative di un'intensità del dolo incompatibile con la particolare tenuità. Con il secondo motivo l'imputato ha contestato l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto tale censura non consentita in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e adeguatamente motivata. Nel caso concreto, la pena è stata ritenuta proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello sul diniego della particolare tenuità del fatto e ha escluso che la censura relativa alla misura della pena potesse essere utilmente proposta in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e rispettosa dei criteri legali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condanna confermata nei gradi di merito riguarda il reato di sostituzione di persona.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta evidenzino un'intensità del dolo incompatibile con la particolare tenuità.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, entro i criteri e i limiti stabiliti dalla legge.
La pena deve essere determinata tenendo conto degli elementi rilevanti per valutare gravità del fatto e personalità del colpevole; una motivazione congrua su tali elementi è sufficiente.
Massime di principio
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza, con argomentazione logica, le modalità della condotta quali indicatori di un'intensità del dolo incompatibile con la particolare tenuità.
- La censura relativa all'eccessività della pena non è ammissibile in sede di legittimità quando tende a ottenere una diversa valutazione discrezionale della pena già determinata dal giudice di merito.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione nei limiti della verifica del rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e dell'esistenza di una motivazione congrua sugli elementi decisivi o rilevanti.
- La presenza di una motivazione adeguata sulla proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato esclude, in sede di legittimità, la possibilità di sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa graduazione sanzionatoria.
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