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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31263/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda quattro persone condannate in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per furto di energia elettrica commesso mediante allaccio abusivo alla rete pubblica, in concorso tra loro, per alimentare le abitazioni site in Palermo, in assenza di contratto e di contatore, con aggravante della violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio. La Corte di appello ha poi parzialmente riformato la sentenza solo per una delle imputate, applicando la continuazione con altra precedente condanna irrevocabile e revocando la sospensione condizionale della pena già concessa in quel diverso procedimento. I ricorsi per cassazione hanno censurato: per un imputato, l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose e la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non fosse certo l'autore materiale della manomissione e che la sola presenza nell'immobile non bastasse a provare il concorso nel reato; per la seconda imputata, la revoca della sospensione condizionale, ritenuta illegittima perché incidente su un beneficio ormai coperto da giudicato e perché, a suo dire, la continuazione avrebbe consentito solo l'unificazione della pena, non la revoca del beneficio, riservata al giudice dell'esecuzione; per le altre due imputate, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; per una di esse anche la conferma del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti e la dosimetria della pena, ritenute non adeguatamente motivate e non conformi ai criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati e ha rigettato quello della quarta imputata. Ha ritenuto generiche e meramente reiterative delle doglianze di appello le censure sull'affermazione di responsabilità, sull'aggravante e sulla particolare tenuità del fatto, osservando che i ricorrenti miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, la Corte ha affermato che il giudice della cognizione può revocare il beneficio anche se il nuovo reato è unificato al precedente dalla continuazione, quando la nuova condanna, unificata alla precedente, non consenta comunque una prognosi favorevole; la Corte di appello aveva quindi correttamente valorizzato la pervicacia nel protrarsi della condotta illecita. Conseguentemente, per i tre ricorsi dichiarati inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; per il ricorso rigettato, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    limita il sindacato di legittimità; non consente una rivalutazione delle prove o dei fatti, se non nei casi di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 625 c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare l'aggravante della violenza sulle cose; la Corte non accoglie la censura perché il motivo tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 81 c.p.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla continuazione tra reati.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto va valutata complessivamente; nella specie la censura è stata ritenuta generica e reiterativa.

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena e del bilanciamento delle circostanze; il giudice di merito gode di discrezionalità, sindacabile solo per illogicità o arbitrio.

  • art. 163 c.p.

    individua i limiti oggettivi per la sospensione condizionale; il beneficio può essere concesso solo se la pena complessiva rientra nei limiti di legge e se il giudice ritiene il condannato meritevole del beneficio.

  • art. 164 c.p.

    in combinato con l'art. 168 c.p. consente la revoca della sospensione condizionale in caso di commissione di un nuovo delitto della stessa indole nel termine di legge.

  • art. 168 c.p.

    la sospensione condizionale è revocata di diritto in caso di commissione, nel termine di legge, di un nuovo delitto della stessa indole; la revoca può operare anche se i reati sono unificati dalla continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità o al rigetto conseguono le statuizioni sulle spese processuali e, nei casi previsti, sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    richiamato dalla difesa sul tema della proporzione e individualizzazione della pena, ma non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della revoca del beneficio, ma non ritenuto dirimente dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio; il ricorso è inammissibile se non evidenzia un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante e specifico.
  • Le doglianze che ripropongono in cassazione argomentazioni già dedotte in appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La motivazione d'appello può ritenersi sufficiente anche quando non confuti analiticamente ogni singola deduzione difensiva, purché dia conto in modo logico e complessivo dei fatti decisivi e renda incompatibili con la decisione le censure non esaminate espressamente.
  • La circostanza aggravante della violenza sulle cose non può essere esclusa in cassazione sulla base della sola contestazione dell'autore materiale, quando la sentenza di merito abbia già dato una ricostruzione coerente e non illogica del fatto complessivo.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva degli indicatori normativi; tuttavia la censura in cassazione deve misurarsi con la concreta motivazione resa dal giudice di merito e non limitarsi a riproporre formule generiche.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è assente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • La sospensione condizionale della pena può essere revocata anche quando il nuovo reato è unificato al precedente dalla continuazione, se il nuovo giudizio di merito fa emergere il venir meno della prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato.
  • La revoca del beneficio già concesso non è preclusa dal giudicato sulla precedente sentenza quando il nuovo provvedimento debba valutare gli effetti della nuova condanna sulla persistenza dei presupposti sostanziali del beneficio.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo congruo sulla persistenza di una condotta illecita nonostante una precedente condanna, la prognosi negativa sulla meritevolezza del beneficio è insindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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