Cassazione Penale, Ordinanza n. 37109/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un tentativo di rapina aggravata. Con il ricorso per cassazione chiedeva la riqualificazione del trattamento sanzionatorio, invocando il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto e deducendo vizio di motivazione sul mancato riconoscimento di tale attenuante. La Corte rilevava però che la difesa non aveva documentato di avere tempestivamente e specificamente chiesto in appello o in udienza il riconoscimento della circostanza attenuante, come richiesto a pena di inammissibilità. Inoltre censurava come manifestamente infondata la doglianza sull'eccessività della pena, ribadendo che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua e aderente agli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile in cassazione l'omessa motivazione sul diniego dell'attenuante invocata, perché la questione non risultava specificamente prospettata in appello o in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo relativo all'eccessività della pena, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente richiamando gli elementi ritenuti rilevanti e condividendo la valutazione del primo giudice. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del tentativo del delitto contestato
richiamato come norma incriminatrice del reato tentato oggetto della condanna
il mancato tempestivo rilievo in appello della questione preclude la deducibilità in cassazione della censura sul diniego dell'attenuante
regola la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena
criteri guida per la determinazione della pena e della sua misura
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La censura in cassazione sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non è deducibile quando la questione, pur proponibile in appello, non sia stata specificamente devoluta al giudice di secondo grado con richiesta chiara e supportata da dati di fatto pertinenti.
- Il potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio circostanze attenuanti non può essere trasformato in motivo di ricorso per vizio di motivazione se la difesa non abbia prima sollecitato la relativa valutazione in sede di gravame o nelle conclusioni.
- La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia del tutto assente o manifestamente illogica; è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi e alla motivazione della sentenza di primo grado condivisa in appello.
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