Sentenza n. 31/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di assegnazione di un docente di sostegno privo della specializzazione per le attività di sostegno; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente, studentessa in situazione di handicap grave, ad usufruire, per l'anno scolastico 2021/2022, di un docente specializzato nelle attività di sostegno; e per la condanna, a garantire alla ricorrente il sostegno didattico mediante assegnazione di un docente specializzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione della ricorrente aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle domande di annullamento, accertamento e condanna. La pronuncia è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: assegnazione di un docente di sostegno privo della specializzazione per le attività di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in qualità di esercente la potestà sulla figlia minorenne in situazione di handicap grave, aveva impugnato l'assegnazione di un docente di sostegno non specializzato per l'anno scolastico 2021/2022. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto a usufruire di un docente specializzato e la condanna dell'amministrazione a garantire il sostegno didattico mediante tale assegnazione. Nel corso del giudizio, con nota del 13 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione della pronuncia in rito.
Come è indicizzato
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