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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12894/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stoppioni sosteneva che la denuntiatio ricevuta dal venditore comprendeva, oltre ai terreni da lui condotti in affitto, due unità abitative non rurali per le quali non aveva diritto di prelazione e che il prezzo era indicato unitariamente per l'intero compendio. Pertanto l'accettazione da lui data non poteva essere considerata un valido esercizio della prelazione (che richiede che il titolare sia posto nelle condizioni di valutarla), ma soltanto una proposta contrattuale revocabile; avendo poi rinunciato alla prelazione dopo aver accettato un'offerta viziata, egli riteneva di poter comunque esercitare il diritto di riscatto contro l'acquirente

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo invalida la denuntiatio che riunisce beni soggetti e non soggetti a prelazione senza indicare prezzi separati, perché non consente al titolare di esercitare effettivamente la prelazione. Ne consegue che l'accettazione data dal ricorrente non valeva come esercizio della prelazione e la vendita ad un terzo legittima l'esercizio del diritto di riscatto. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per decidere secondo i principi esposti; il secondo motivo (riguardante la condanna ex art.96 c.p.c.) è stato assorbito

Norme richiamate

  • legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 8

    La denuntiatio deve porre il titolare della prelazione nelle condizioni di valutare ed esercitare il diritto; se l'offerta riguarda anche beni per i quali la prelazione non sussiste e non distingue i prezzi, la denuntiatio è inidonea ed irrituale

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento di cassazione invocato per violazione di norma di diritto sostanziale (errata applicazione dell'art. 8 della legge n. 590/1965)

  • codice di procedura civile, art. 96, comma 3

    Norma richiamata dal Tribunale per la condanna alle spese per mala fede; la Cassazione ha assorbito la censura su questo punto e ha rinviato la valutazione al giudice d'appello in diversa composizione

  • codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Richiamato dai controricorrenti per eccepire inammissibilità del ricorso per carenza di documentazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata precisione documentale quando la circostanza rilevante (presenza di beni non soggetti a prelazione) è assunta come non contestata

Massime di principio

  • Se la denuntiatio riguarda sia il fondo condotto in affitto sia altri beni per i quali la prelazione non sussiste, i prezzi devono essere indicati separatamente perché la comunicazione sia efficace ai fini della prelazione
  • L'accettazione di una denuntiatio viziata (che non consente di individuare la parte assoggettata a prelazione) non costituisce esercizio valido della prelazione ma una mera proposta contrattuale revocabile
  • Il diritto di riscatto può essere esercitato quando il titolare non sia stato messo in condizione di esercitare validamente la prelazione; la vendita a terzi, in presenza di denuntiatio inefficace, legittima il riscatto
  • Le contestazioni sulle spese per mala fede (art.96 c.p.c.) richiedono una valutazione concreta della condotta e del nesso causale tra comportamento e giudizio; la Cassazione può assorbire tale questione se risolta dal principio dichiarato
  • Fatti non contestati dalle parti possono essere assunti dal giudice di legittimità; la carenza di precisa indicazione documentale può risultare irrilevante se la circostanza dedotta è pacifica

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