Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06879/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: (1) violazione dell'art. 81, quarto comma, c.p., perché il Tribunale ha determinato l'aumento per la continuazione in misura inferiore al terzo previsto nei casi di recidiva ex art. 99, quarto comma; (2) errata valutazione e carenza del bilanciamento tra la recidiva infra-quinquennale e le circostanze attenuanti (art. 69, quarto comma c.p.); (3) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 69, terzo comma, c.p.; (4) assoluta mancanza di motivazione nel riconoscimento dell'attenuante della lieve entità per la rapina (introducibile a seguito della sentenza Corte Cost. n. 86/2024), nonostante la dinamica del fatto che sembrava escludere la lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. Motivazione principale: (i) violazione dell'art. 81, quarto comma, perché, con recidiva ex art. 99, quarto comma, l'aumento per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; nel caso concreto la pena considerata dal giudice come adeguata al reato più grave era di 3 anni e 4 mesi (euro 800), pertanto il minimo legale per l'aumento sarebbe stato pari a 1 anno e 1 mese (euro 266), mentre il Tribunale aveva effettivamente incrementato la pena per continuazione di soli 5 mesi, cioè in misura inferiore al terzo richiesto. (ii) Il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità per la rapina è risultato privo di motivazione: il giudice si è limitato a richiamare la pronuncia della Corte costituzionale senza valutare compiutamente modalità, mezzi, circostanze e pericolo arrecato (ad es. fuga in auto che ha messo a rischio passanti). Tale carenza motivazionale ha inciso anche sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (motivi 2 e 3), rendendo necessaria la rinnovazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 81, quarto comma, cod. pen.

    se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave

    La Corte interpreta che il limite minimo di un terzo va calcolato sulla pena che il giudice ha ritenuto adeguata al reato piu' grave nella concreta determinazione, e non sulla sola pena edittale massima; nel caso di recidiva infra-quinquennale l'aumento per continuazione non può essere inferiore a tale terzo.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Rilevata l'esistenza della recidiva infra-quinquennale, la recidiva influisce sull'obbligo di incremento minimo della pena per continuazione previsto dall'art. 81, quarto comma.

  • art. 69, terzo e quarto comma, cod. pen.

    L'art. 69 richiede un motivato bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; il divieto di porre le attenuanti generiche automaticamente in prevalenza impone una ponderazione esplicita e motivata, che nel caso di specie è risultata carente per opacità riguardo alla lieve entità.

  • art. 311 cod. pen.

    La giurisprudenza richiamata considera l'attenuante della lieve entità come valutazione complessiva del fatto; non è configurabile se manca la lievità in rapporto alla natura, ai mezzi, alle modalità o al pericolo conseguente.

  • art. 628, secondo comma, cod. pen.

    Individua il delitto di rapina di cui al caso concreto; la Corte ha esaminato come l'applicazione della lieve entità a tale fattispecie richieda motivazione puntuale sulle circostanze concrete.

  • art. 337 cod. pen.

    Delitto concorrente nel cumulo/continuazione; l'aumento per continuazione è stato calcolato dal giudice ma in misura inferiore al minimo imposto dalla presenza della recidiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i termini e l'estensione delle censure proponibili dal ricorrente, qui rispettato dal Procuratore generale nell'esposizione dei motivi.

  • art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata: la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi e ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 86 del 13 maggio 2024

    La sentenza ha introdotto la possibilità di riconoscere l'attenuante di lieve entita' anche per la rapina; tuttavia la Corte di Cassazione ha richiamato che il richiamo formale a questa pronuncia non esonera il giudice dall'obbligo di motivare compiutamente la valutazione della lieve entità.

Massime di principio

  • Quando è applicata la recidiva ex art. 99, quarto comma, l'aumento per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena concretamente ritenuta adeguata per il reato più grave (calcolo sulla pena effettivamente determinata dal giudice, non sulla sola massima edittale).
  • Il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità richiede una motivazione specifica e completa: valutazione del fatto nel suo complesso, delle modalità, dei mezzi, delle circostanze e del pericolo o danno prodotto; il mero richiamo a una pronuncia costituzionale non è sufficiente.
  • La carenza di motivazione sul riconoscimento di un'attenuante fondamentale compromette anche il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69) e può determinare l'annullamento della sentenza.
  • In caso di calcoli peculiari della pena (riduzioni, aumenti per continuazione, scelta del rito, applicazione della recidiva), il giudice deve esplicitare in motivazione come è pervenuto alla cifra finale, così da consentire il controllo di legittimità in Cassazione.
  • Se la Corte di legittimità riscontra vizi di diritto o di motivazione rilevanti, la sanzione correttiva è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, spesso in diversa composizione del collegio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.