Cassazione Penale, Sentenza n. 15208/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste dell'11/01/2022 che, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Udine nel rito abbreviato, ha assolto il ricorrente da una contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alla distrazione di beni mobili e ha confermato/recesso condanne per le restanti contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, rideterminando la pena principale e riducendo le pene accessorie. I motivi di ricorso in Cassazione sono: 1) presunta errata applicazione della legge penale e contraddittorieta della motivazione con riferimento alla pena applicata (art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.), in particolare censura per mancata adeguata giustificazione della divergenza dalla pena minima edittale e della comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti incluse la recidiva; 2) mancata motivazione ex art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. circa il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita ex art. 219 co.3 r.d. n.267/1942, con particolare riferimento alla bancarotta semplice documentale e alla presunta assenza di danno alla massa dei creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Quanto al vizio di motivazione sulla pena, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la quantificazione della pena base (4 anni, prossima al minimo edittale di 3 anni), l'effetto delle attenuanti generiche, la sussistenza della recidiva e la diminuzione della pena per il rito abbreviato, e non abbia dunque dato luogo a contraddittorieta nel confronto tra elementi attivi e passivi. Quanto all'attenuante della speciale tenuita del danno, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la bancarotta per distrazione e' reato di pericolo (non richiede prova di effettivo pregiudizio per la sussistenza del reato), mentre l'accertamento dell'aggravante o dell'attenuante deve valutare il danno in termini di diminuzione globale della massa attiva derivante dalle somme/beni sottratti alla procedura concorsuale; la Corte d'appello si e' attenuta a questi principi valutando come significativo il danno complessivo. Per tali ragioni il ricorso e' inammissibile. Inoltre il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma richiamata per la possibilita di requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; utilizzata proceduralmente nella fase istruttoria della Corte di Cassazione
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)
norma che individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione (b) e omessa o insufficiente motivazione (e); la Corte ha valutato che i motivi proposti non affrontassero in modo specifico e adeguato le argomentazioni della sentenza impugnata e risultassero quindi generici o infondati
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
limiti alla materia di cui si puo' proporre ricorso in cassazione; il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti consentiti ma sono stati ritenuti comunque generici o infondati
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 219 (commi 1 e 3)
articolo che disciplina l'aggravante e l'attenuante con riferimento al danno patrimoniale nei reati fallimentari; la Corte ha interpretato e riaffermato il principio giurisprudenziale secondo cui il danno rilevante va misurato come diminuzione globale della massa attiva sottratta alla procedura concorsuale (non rapportata al singolo creditore o al singolo atto), e che la bancarotta per distrazione e' un reato di pericolo, per cui l'effettivo pregiudizio ai creditori rileva solo ai fini della qualificazione aggravante o attenuante
norma che dispone l'obbligo di condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con colpa; applicata nella misura di euro 3000
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono affrontare specificamente e punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata: censure generiche che non si confrontano con le ragioni espresse dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili
- Se il giudice di secondo grado modifica la quantificazione della pena rispetto al primo grado o si discosta dai minimi edittali, e' necessario che motivi chiaramente i criteri adottati; tuttavia la mera divergenza non e' sufficiente a far prosperare il gravame se la Corte ha indicato le ragioni del diverso apprezzamento
- Nel reato di bancarotta per distrazione il pubblico ministero o la difesa che invoca l'attenuante della speciale tenuita' del danno deve documentare e dimostrare che la diminuzione della massa attiva e' stata trascurabile in termini globali; il giudizio si pone rispetto alla diminuzione complessiva delle risorse sottratte alla procedura concorsuale e non al pregiudizio di singoli creditori
- La qualificazione come reato di pericolo implica che non sempre e' necessario provare l'effettivo pregiudizio per la sussistenza del reato, ma soltanto per la configurazione dell'aggravante o dell'attenuante di cui all'art.219
- Chi impugna per mancata o insufficiente motivazione deve indicare con precisione i passaggi logici e gli elementi di fatto o di diritto che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato generico e inammissibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →