Cassazione Penale, Ordinanza n. 02109/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di quattro mesi di arresto e 1.317 euro di ammenda per una contravvenzione in materia di armi. Il ricorso deduceva, da un lato, vizio di motivazione, ma la Corte rileva che tale censura si limitava a riproporre i motivi di appello già disattesi con motivazione ritenuta adeguata dalla decisione di secondo grado; dall'altro, deduceva violazione di legge in relazione all'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S., ma la censura è stata ritenuta infondata perché, ai fini dell'individuazione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il cui porto è vietato senza giustificato motivo, risultano abrogati gli artt. 42 T.U.L.P.S. e 80 del relativo regolamento di esecuzione per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 110 del 1975, art. 4.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma; non vi è stata alcuna riforma della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto la doglianza motivazionale meramente reiterativa e quella di diritto non confrontata con il principio secondo cui la disciplina rilevante è quella dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con abrogazione delle previgenti disposizioni T.U.L.P.S. e regolamentari.
Norme richiamate
È la disposizione di riferimento per il divieto di porto, senza giustificato motivo, di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere; la Corte la assume come norma applicabile che ha sostituito la disciplina previgente.
art. 80 Reg. T.U.L.P.S.
La censura che vi faceva riferimento è stata ritenuta infondata, poiché la disposizione regolamentare deve ritenersi abrogata, per la materia qui considerata, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975.
art. 42 T.U.L.P.S.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui anche questa disposizione deve ritenersi abrogata, per l'individuazione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, dopo la legge n. 110 del 1975.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando si limiti a riprodurre le censure di appello già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica o comunque adeguata.
- In tema di porto di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, la disciplina applicabile è quella introdotta dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con conseguente abrogazione, per la materia considerata, degli artt. 42 T.U.L.P.S. e 80 del relativo regolamento di esecuzione.
- La deduzione di violazione di legge è infondata quando muove da una norma non più vigente o non più rilevante per la fattispecie, senza confrontarsi con il quadro normativo effettivamente applicabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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