Cassazione Penale, Ordinanza n. 04695/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare di Catania deducendo la mancata riqualificazione del fatto nella forma di "ipotesi lieve". Dal testo emerge che il ricorso mirava a ottenere una diversa qualificazione giuridica del reato contestato, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era formulata in modo generico e, soprattutto, che si trattava di una censura non consentita nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché l'ipotesi lieve non risultava ictu oculi dalla formulazione dell'imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la richiesta di riqualificazione nel senso dell'ipotesi lieve fosse proposta per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, comunque, la deduzione difensiva fosse generica, non emergendo in modo evidente dall'imputazione i presupposti dell'ipotesi invocata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Delimita i motivi proponibili in cassazione avverso la sentenza resa all'esito dell'udienza preliminare; non consente una doglianza sulla mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve quando tale evenienza non risulti ictu oculi dalla contestazione e il ricorso sia generico.
Richiamato come codice di rito applicabile alla sentenza impugnata, senza ulteriori specificazioni normative nel testo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito dell'udienza preliminare non sono proponibili censure che eccedano i limiti oggettivi fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie attenuata o lieve è scrutinabile solo se il relativo presupposto risulti immediatamente percepibile dalla formulazione dell'imputazione; in difetto, la censura è inammissibile.
- Una doglianza formulata in modo meramente generico sulla sussistenza delle condizioni per l'ipotesi lieve non consente il controllo di legittimità richiesto in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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