Cassazione Civile, Ordinanza n. 16551/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. Nel corso del giudizio, le parti hanno però raggiunto una conciliazione extraprocessuale del 14 novembre 2023, con accordo anche sulla compensazione delle spese. In esecuzione di tale accordo, la ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, conseguente all'accordo conciliativo tra le parti, e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della relativa previsione, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha inserito nell'ordinamento la previsione richiamata in tema di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando intervenuta in modo formale nel processo e coerente con una conciliazione extraprocessuale tra le parti, comporta l'estinzione del giudizio.
- In presenza di accordo delle parti sulla compensazione, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in via analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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