Cassazione Penale, Ordinanza n. 04954/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e l'assenza di specifiche censure idonee a scalfire la motivazione della sentenza di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 gennaio 2024, deducendo in sostanza un vizio di motivazione della decisione di merito nella parte in cui aveva affermato la sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione fossero errati o censurabili, e quindi non consentiva al giudice dell'impugnazione di esercitare un effettivo sindacato. La sentenza impugnata è stata invece ritenuta sorretta da motivazione logicamente corretta e da argomenti giuridici adeguati.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; se è generico e non consente di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che censuri la motivazione della sentenza deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni del giudice di merito; la mera affermazione di illogicità o erroneità, senza specificazione dei passaggi contestati, non è sufficiente.
- La genericità o indeterminatezza del motivo di ricorso integra una causa di inammissibilità quando impedisce alla Corte di cassazione di individuare con precisione l'oggetto della doglianza e di esercitare il controllo richiesto.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta, il ricorso che non indica specifici errori decisori non può essere accolto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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