Ordinanza n. 1692/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo alla pratica: P- NA/L/Q/2025/110543, adottato in data 02/02/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo alla pratica P- NA/L/Q/2025/110543, adottato il 2 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata proposta domanda cautelare incidentale nell'ambito del ricorso per l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Le allegazioni dei ricorrenti sono state ritenute generiche. L'unica contestazione specifica riguardava la presunta scadenza della documentazione prodotta dopo il preavviso di revoca, che i ricorrenti imputavano al protrarsi del procedimento. Il provvedimento cautelare rileva, tuttavia, che l'istanza di nulla osta era stata presentata il 5 febbraio 2025 e accolta il 6 aprile 2025, mentre il preavviso di revoca risaliva al 30 maggio 2025; inoltre, non era contestata l'affermazione dell'amministrazione secondo cui la documentazione integrativa presentata dopo il preavviso era effettivamente scaduta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento. In particolare, ha escluso che l'inidoneità della documentazione potesse essere ricondotta al tempo trascorso tra il preavviso di revoca e l'adozione della revoca, poiché la documentazione risultava già scaduta secondo un'affermazione amministrativa non contestata e il preavviso era intervenuto poco dopo l'accoglimento dell'istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata negata per l'insussistenza dei relativi presupposti, alla luce della genericità delle allegazioni e della non contestata scadenza della documentazione integrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando le allegazioni a sostegno della domanda sono generiche e l'unica contestazione concreta è smentita dagli atti del procedimento.
- Quando l'amministrazione afferma che la documentazione integrativa è scaduta e tale circostanza non viene specificamente contestata, il giudice cautelare può valorizzarla per escludere il fumus della domanda di annullamento.
- La scadenza della documentazione non può essere imputata al protrarsi del procedimento successivo al preavviso di revoca se dagli atti risulta che il preavviso è stato adottato in un momento temporalmente prossimo all'accoglimento dell'istanza e non è contestata la preesistente scadenza della documentazione.
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