Cassazione Penale, Sentenza n. 26058/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'istanza ex art. 670 c.p.p. con cui si chiedeva la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta (sentenza del 29/11/2013, divenuta irrevocabile il 23/06/2014). La difesa sosteneva che, per effetto della legge n.67 del 28/04/2014 e della norma transitoria di cui all'art.15-bis (introdotta poi dalla legge n.118/2014), al procedimento doveva applicarsi la nuova disciplina sulla 'assenza' (artt.420-quater e 420-quinquies c.p.p.), con conseguente sospensione del processo e ripetute ricerche annuali, con la conseguente possibilità di revoca della sospensione e prosecuzione dei termini per proporre impugnazione quando l'imputato fosse venuto a conoscenza della condanna. Inoltre la difesa lamentava l'irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale (notifiche all'estero ritenute non valide per mancanza di relata intellegibile/ traduzione e per il timbro "non reclamè").
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in base al dato testuale dell'art.15-bis e alla consolidata giurisprudenza (anche Sez. U. n.36848/2014 e Sez.1 n.8654/2017), la nuova disciplina sulla assenza introdotta dalla legge n.67/2014 non si applica retroattivamente ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della legge, era già stata emessa la sentenza di primo grado. Poiché la sentenza di Mileto era stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della normativa, trova applicazione la disciplina previgente sulla contumacia e non la sospensione di cui agli artt.420-quater/420-quinquies. Quanto alla notificazione, la Corte ha ritenuto regolare la procedura: la raccomandata all'indirizzo estero aveva compiuta giacenza (timbro "non reclamè") e l'estratto contumaciale fu notificato al difensore d'ufficio il 7/05/2014; la compiuta giacenza equivale a effettiva ricezione e rende superflua l'ulteriore procedura di cui all'art.159 c.p.p. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 28 aprile 2014, n.67 (e art.15-bis introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n.118)
La Corte interpreta l'art.15-bis come norma transitoria non retroattiva: la nuova disciplina sull'assenza si applica solo ai processi in corso nei quali non sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge
Artt. 420-quater e 420-quinquies c.p.p.
Norme della riforma sull'assenza che prevedono sospensione del processo per irreperibilità e ripetute ricerche; la Corte ha ritenuto che non si applicassero nel caso perché la sentenza di primo grado era già stata emessa prima dell'entrata in vigore della riforma
Procedura per la notificazione agli irreperibili; la Corte osserva che, una volta accertata la compiuta giacenza della raccomandata (anche all'estero), l'ulteriore adempimento previsto dall'art.159 è superfluo
Rinvio alla possibilità di notificare gli atti al difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha ritenuto congrua la notifica al difensore d'ufficio
Artt. 169 e 171 c.p.p. e art.178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norme sulle notificazioni e sui termini processuali richiamate per valutare la correttezza delle notifiche successive e l'equivalenza delle conseguenze del decreto di irreperibilità
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le norme processuali introdotte da legge successiva non si applicano retroattivamente oltre il momento della decisione di primo grado: se la sentenza di primo grado è stata già pronunciata alla data di entrata in vigore della riforma, continua ad applicarsi la disciplina previgente
- La transitorietà prevista dall'art.15-bis va interpretata restrittivamente: la disciplina della 'assenza' si applica solo ai procedimenti in cui non sia ancora stata emessa la decisione di primo grado alla data di efficacia della norma
- La compiuta giacenza di una raccomandata all'estero (es. timbro 'non reclamè') può costituire perfezionamento della notifica e valere come effettiva ricezione, rendendo superflua l'ulteriore procedura prevista per gli irreperibili
- La notifica dell'estratto contumaciale al difensore d'ufficio, dopo il decreto di irreperibilità, è valida e produce le stesse conseguenze delle notifiche successive richieste dalla normativa
- In caso di contestazione della validità della notifica, occorre verificare prima la data di emissione della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della norma e gli elementi oggettivi della notifica (timbri di giacenza, relata, indirizzo), poiché la dichiarazione di invalidità richiede profili concreti di pregiudizio
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