Cassazione Penale, Sentenza n. 95/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omesso controllo, da parte del giudice a quo, della legittimità della concessione in sanatoria. In particolare si contestava la mancata verifica: del tipo di intervento e dell'incremento volumetrico; dell'effettiva ultimazione dei lavori entro i termini per il condono (termine incompatibile indicato nella sentenza di condanna: accertamento il 20-12-2004 rispetto ai termini di condono 31-12-1993 e 31-3-2003); dell'esistenza di cause di non condonabilità (area sottoposta a vincolo paesaggistico); della tempestività e regolarità della domanda di sanatoria e del pagamento delle somme prescritte. Si sostiene inoltre che il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica non produce estinzione del reato, essendo vietato il rilascio postumo e non previsto da norme l'effetto estintivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorrente. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice penale deve verificare, in via incidentale, la legittimità della concessione in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e alla disciplina edilizia. Ha censurato il provvedimento impugnato perché la motivazione era carente: il giudice di merito si era limitato ad esaminare solo la 'doppia conformità' (art. 36 d.P.R. n. 380/2001) senza affrontare le questioni essenziali indicate dalla Procura (data di ultimazione, volumetria, vincoli paesaggistici, cause di non condonabilità, tempestività e correttezza formale della domanda di sanatoria, versamenti). Per tale motivo la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Riferimento alla disciplina della 'doppia conformità' che il giudice di merito aveva esaminato, ma che non esonera il giudice penale dall'accertare complessivamente la legittimità della sanatoria
art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 (richiamata nel testo)
La concessione in sanatoria è sindacabile dal giudice penale in quanto non costituisce un diritto definitivo del privato ma opera quale fatto estintivo di un reato; se la concessione è illegittima non estingue il reato
D.L. 28-10-2020 n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18-12-2020 n. 176)
Norma citata in sede di requisitoria del Procuratore generale per la procedura in Cassazione; contesto procedurale
Principio giurisprudenziale consolidato (Cassazione)
Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare incidentalmente la legittimità del permesso in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici; il rilascio di una sanatoria incompatibile con gli strumenti urbanistici o illegittima non determina l'estinzione del reato
Massime di principio
- In caso di sanatoria successiva all'opera, il giudice penale deve verificare incidentalmente la legittimità della concessione in sanatoria e la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici prima di ritenere estinto il reato
- Deve essere accertata la data di ultimazione dei lavori rispetto ai termini previsti per il condono, nonché l'entità dell'incremento volumetrico, perché lavori ultimati oltre i termini o con incremento volumetrico non consentito escludono l'efficacia estintiva della sanatoria
- Le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli paesaggistici o altro tipo di vincolo possono essere inidonee a ottenere sanatoria: il rilascio postumo di autorizzazioni paesaggistiche non elimina automaticamente la rilevanza penale se vietato o incompatibile con la normativa
- La mancata motivazione sui profili essenziali relativi alla sanatoria (tempistica, requisiti formali e sostanziali, versamenti) costituisce vizio decisorio tale da determinare annullamento e rinvio per nuovo giudizio
- La concessione in sanatoria illegittima, in particolare se difforme dagli strumenti urbanistici o rilasciata in presenza di cause di non condonabilità, non estingue il reato né impedisce l'esecuzione delle sanzioni accessorie
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