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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14897/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che il motivo era reiterativo, non specificamente argomentato contro la motivazione della sentenza impugnata e volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 10/06/2024. L'unico motivo dedotto censurava il vizio motivazionale, sostenendo l'insufficienza degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, priva di una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e, in sostanza, diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso non può limitarsi a riproporre censure già esaminate o a sollecitare una diversa lettura delle prove, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare eventuali travisamenti rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già vagliate e disattese nei giudizi di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della decisione impugnata.
  • Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito né una diversa lettura delle fonti probatorie, salvo che sia dedotto e individuato un concreto travisamento di emergenze processuali rilevanti.
  • La censura di vizio motivazionale deve essere autosufficiente e confrontarsi con i passaggi decisivi della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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