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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9403/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impalcava l'ordinanza del Tribunale di Arezzo che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame promossa avverso il decreto del 11/08/2023 con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati tributari contestati al marito della ricorrente; deduceva violazione di legge. Successivamente la ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, essendosi nel frattempo avuto la revoca del sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: una volta ottenuta la revoca del sequestro, è venuto meno l'interesse concreto all'impugnazione. La decisione richiama il principio che l'interesse ad impugnare deve essere collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e sussiste solo se l'impugnazione può realizzare un vantaggio pratico per l'impugnante. La ricorrente è stata inoltre esentata dalla condanna alle spese, poiché l'inammissibilità è dipesa dalla sopravvenuta revoca che ha fatto venir meno l'interesse a proseguire l'atto.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è interpretata come condizione di ammissibilità dell'impugnazione: occorre un interesse concreto, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato, idoneo a produrre un vantaggio pratico per l'impugnante

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., Sent. n. 42/1995; Sez. 3, Sent. n. 30547/2019 e conformi)

    Richiamata per affermare che l'interesse ad impugnare non è mera aspirazione accertatoria ma esigenza di ottenere un risultato pratico favorevole; se il risultato perseguito è già conseguito, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse

Massime di principio

  • La sopravvenuta eliminazione dell'effetto pregiudizievole per cui è stata proposta l'impugnazione (es. revoca del sequestro) determina normalmente l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse.
  • L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento: non basta la mera esigenza di corretta motivazione o soddisfazione tecnico-giuridica.
  • Se il risultato pratico voluto dall'impugnante si è già realizzato tramite altri provvedimenti, è opportuno valutare la possibilità di rinunciare o non proseguire l'impugnazione per evitare spese e dichiarazioni di inammissibilità.
  • La sopravvenuta estinzione dell'interesse può giustificare l'esenzione dalle spese processuali quando l'inammissibilità dipende da eventi favorevoli al ricorrente intervenuti dopo il deposito del ricorso.
  • Prima di proporre o proseguire l'impugnazione conviene verificare tempestivamente l'esistenza dell'interesse: atti successivi (es. revoca, archiviazione) possono rendere priva di effetto l'impugnazione e comportare pronunce di inammissibilità.
  • Nel caso di impugnative avverso misure cautelari, la revoca o la modifica della misura in sede cautelare fa venir meno il presupposto dell'impugnazione se essa mirava esclusivamente alla rimozione della misura stessa.

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