Ordinanza n. 204/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria definitiva finalizzata all’affidamento di un contratto di collaborazione di diritto privato presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per l’anno accademico 2025/2026 relativo all’insegnamento “ILLUMINOTECNICA - AFAM074 Lighting design” di cui al decreto del Direttore dell’Accademia Albertina Prof. Salvatore Bitonti prot. n. 6625 del 3/11/2025, pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale dell’Accademia Albertina, nella parte in cui, all’esito della procedura di valutazione comparativa bandita con Avviso pubblico prot. n. 5575 del 26/09/2025 individua quale vincitore della selezione e assegnatario del contratto di diritto privato il sig. Paolo Calafiore (con codice AAKZMG1NW6) in luogo della ricorrente (seconda classificata, con codice WVUE4TAH5S) del verbale della Commissione di valutazione del 28/10/2025, nella parte in cui indica il “giudizio sintetico” espresso nei confronti del candidato sig. Paolo Calafiore e la “motivazione estesa” dell’affidamento dell’incarico di docenza in oggetto a suo favore del verbale della Commissione di valutazione del 24/10/2025, nella parte in cui assegna un titolo preferenziale nell’attribuzione dei punteggi al “Diploma di Accademia di Belle Arti quadriennale o tre più due” rispetto alla “laurea inerente alla disciplina in oggetto” e nella parte in cui nello stabilire i “criteri di valutazione comparativa” e i relativi sub-criteri non assegna punteggi né ai criteri, né ai sub-criteri, così rendendo di fatto non intelleggibile e insindacabile la valutazione operata con riferimento al candidato vincitore Paolo Calafiore di ogni altro provvedimento e atto, anche non conosciuto, presupposto, contestuale o successivo a quelli di cui sopra, ivi inclusi la scheda di valutazione del candidato Paolo Calafiore (non conosciuta) e la “relazione motivata” ex art. 7 dell’Avviso pubblico prot. 5575 del 26/09/2025, anch’essa non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura comparativa per l'affidamento di un contratto di collaborazione di diritto privato relativo all'insegnamento di illuminotecnica, nella parte in cui individuano quale vincitore un altro candidato
Esito
Favorevole al resistente (istituzione AFAM)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, i verbali della Commissione di valutazione e gli ulteriori atti della procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di docenza. Ha contestato, in particolare, l'attribuzione di un titolo preferenziale al diploma quadriennale o triennale più biennale di Accademia di Belle Arti rispetto alla laurea inerente alla disciplina; la mancata predeterminazione di punteggi per criteri e sub-criteri, ritenuta idonea a rendere non intelligibile e insindacabile la valutazione comparativa; il giudizio sintetico e la motivazione estesa riferiti al candidato risultato vincitore; nonché la mancata conoscenza della scheda di valutazione e della relazione motivata prevista dall'avviso pubblico. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Il rigetto è fondato, in via assorbente, sulla carenza del periculum in mora: il pregiudizio prospettato dalla ricorrente ha natura eminentemente patrimoniale e, qualora il ricorso fosse accolto nel giudizio di merito, sarebbe possibile ricostruirne la carriera. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le censure, considerate anche alla luce delle difese complessive delle parti, non si prestassero a una valutazione adeguata in sede sommaria. Ha inoltre rilevato che la fissazione dell'udienza di merito sarebbe avvenuta in tempi compatibili con una tutela effettiva in caso di accoglimento del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
previa sospensione dell'efficacia
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha esaminato la domanda cautelare e l'ha rigettata per carenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa può essere negata quando il pregiudizio dedotto abbia natura prevalentemente patrimoniale e sia integralmente reintegrabile mediante la ricostruzione della posizione professionale in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La carenza del periculum in mora costituisce ragione assorbente per il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di una compiuta delibazione sommaria del fumus boni iuris.
- Quando la controversia richiede un esame non compatibile con la cognizione sommaria e l'udienza di merito è fissata in tempi idonei ad assicurare una tutela effettiva, il giudice può negare la sospensione cautelare.
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