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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06629/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando sia la non specificità di parte dei motivi, perché meramente reiterativi di quelli già esaminati e respinti in appello, sia la manifesta infondatezza delle ulteriori doglianze. Ha quindi confermato la condanna già inflitta nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità. I primi quattro motivi denunciavano violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 495 c.p., deducendo anche la violazione dell'art. 27 Cost. sotto il profilo del principio di offensività e la configurabilità del reato impossibile, assumendo che la falsità fosse inidonea a ledere il bene giuridico perché gli operanti conoscevano già la reale identità del dichiarante o avrebbero potuto comunque accertarla. Il quarto motivo richiamava anche l'art. 49, comma 2, c.p., sostenendo l'inapplicabilità del reato impossibile. La Corte ha però rilevato che tali censure erano in larga parte meri motivi ripetitivi di quelli già dedotti in appello e non specificamente critici rispetto alla motivazione di secondo grado; inoltre le doglianze erano manifestamente infondate perché il delitto si consuma con la mera falsa dichiarazione, indipendentemente dalla consapevolezza del pubblico ufficiale e dalla successiva possibilità di accertare la verità.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Integra il reato la condotta di chi rende false dichiarazioni al pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali; la fattispecie si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione viene resa, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale e dalla sua capacità di verificare la verità.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di offensività; la Corte ha respinto la censura ritenendola incompatibile con l'assetto normativo e con la giurisprudenza consolidata in tema di false dichiarazioni.

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Invocato per sostenere il reato impossibile; la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina al delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali.

Massime di principio

  • Nel delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, la lesione della fede pubblica si realizza con la sola resa del falso, senza che rilevi la conoscenza preventiva della verità da parte del pubblico ufficiale.
  • Il reato non richiede un successivo accertamento della falsità: si consuma immediatamente con la dichiarazione mendace, che ha autonoma valenza offensiva.
  • Non è configurabile il reato impossibile quando l'oggetto della falsa dichiarazione è l'identità o le qualità personali del dichiarante, poiché l'inidoneità dell'azione non esclude la tipicità della condotta.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le censure nuove o non devolute in appello non sono deducibili in sede di legittimità, salvo che si limitino a sviluppare in modo meramente argomentativo questioni già ritualmente devolute.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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