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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21672/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato l'immediata inammissibilità del ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti dopo la rinuncia della difesa a tutti i motivi di appello. Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione, deducendo: a) la violazione dell'art. 129 c.p.p., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione relativi alla colpevolezza; b) l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva tuttavia che la pena concordata non era illegale e che, una volta rinunciati i motivi di appello sulla responsabilità, non è proponibile in cassazione una censura fondata sull'art. 129 c.p.p. né sul merito del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata era stata resa con applicazione della pena concordata tra le parti in appello; in tale contesto il ricorso è scrutinato in modo restrittivo e risulta inammissibile se volto a rimettere in discussione profili rinunciati o una pena non illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    in relazione: a) all’art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza

    Non può essere utilmente dedotta in cassazione, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la violazione dell'art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato a tutti i motivi di impugnazione concernenti la colpevolezza.

  • art. 610 c.p.p.

    La declaratoria di immediata inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste per l'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., è inammissibile il ricorso che riproponga censure sulla colpevolezza dopo la rinuncia a tutti i motivi di appello su tale profilo.
  • Quando la pena concordata tra le parti non è illegale, non è deducibile in cassazione un vizio relativo al trattamento sanzionatorio per ottenere una diversa valutazione del merito della quantificazione.
  • La sentenza di concordato in appello limita sensibilmente l'oggetto del controllo di legittimità: il ricorso è ammissibile solo per profili effettivamente deducibili e non coperti da rinuncia o da validità della pena concordata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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