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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35233/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, condannato dalla Corte d’appello di Messina il 15 gennaio 2025 per la cessione di stupefacente contestata al capo 8, relativa a un episodio del 27 novembre 2021 in favore di un acquirente, aveva già visto respinto il ricorso ordinario dalla Sesta Sezione penale della Cassazione con sentenza depositata il 16 gennaio 2026. Con un unico motivo di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deduceva errori percettivi della sentenza di legittimità: questa avrebbe richiamato conversazioni intercettate il 16 ottobre 2021, concernenti un diverso episodio di approvvigionamento al quale l’imputato sarebbe rimasto estraneo e che non gli era stato contestato; avrebbe inoltre ricostruito in modo difforme dalle trascrizioni le conversazioni del 29 novembre 2021 tra l’acquirente e la moglie, attribuendo loro riferimenti nominativi all’imputato e al presunto correo che, secondo il ricorrente, non vi comparivano; infine, avrebbe attribuito alle captazioni del 27 novembre 2021 una portata dimostrativa della consegna che esse non avrebbero avuto. Il ricorrente sosteneva che tali errori avessero inciso sui presupposti fattuali della condanna.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha rilevato che l’errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. deve dipendere da una svista percettiva nella lettura degli atti e avere inciso sulla decisione, mentre non comprende errori di giudizio né valutazioni delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva attribuito alle conversazioni del 16 ottobre 2021 un valore di corroborazione del giudizio sull’unico episodio contestato, non aveva ampliato l’imputazione a quel diverso fatto; tale apprezzamento era valutativo e non un errore percettivo. Anche le contestazioni sul significato delle captazioni del 27 e 29 novembre 2021 proponevano una lettura alternativa del materiale intercettivo, non deducibile con il rimedio straordinario. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende, somma determinata considerando i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso

    Il ricorso straordinario è circoscritto all’errore percettivo commesso dalla Cassazione nella lettura degli atti e causalmente rilevante per la decisione; non consente di contestare valutazioni o errori di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa rilevati nel ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto è esperibile quando una svista o un equivoco percettivo della Corte di cassazione nella lettura degli atti abbia inciso sul processo decisionale conducendo a un esito diverso; non è invece utilizzabile per censurare una valutazione delle prove o un errore di giudizio.
  • La contestazione del significato attribuito dal giudice alle conversazioni intercettate, quando mira a sostituire alla valutazione compiuta una diversa interpretazione del loro contenuto, non integra un errore percettivo deducibile con il ricorso straordinario.
  • Elementi relativi a fatti diversi da quello contestato possono essere valutati come elementi di corroborazione della prova dell’episodio oggetto dell’imputazione; il loro richiamo non equivale, di per sé, a un ampliamento della contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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