Cassazione Penale, Ordinanza n. 14274/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che non erano stati dedotti motivi rientranti nei limiti consentiti avverso la pronuncia resa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania resa all'esito di procedura ex art. 599-bis c.p.p. Dal testo risulta che il ricorso non deduceva alcuno dei motivi consentiti contro tale tipo di pronuncia, cioè non riguardava la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero, né un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. La Corte rileva quindi che le doglianze non erano ammissibili perché estranee ai limiti del sindacato di legittimità in materia di concordato in appello.
Norme richiamate
Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto alla richiesta; non sono invece proponibili doglianze rinunciate o attinenti alla pena, salvo illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso avverso la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi attinenti alla validità del concordato e alla corrispondenza tra richiesta e decisione, non già censure di merito sui punti oggetto di rinuncia.
- Le doglianze relative alla determinazione della pena non sono ammissibili, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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