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Sentenza

Sentenza n. 4985/2026 - Napoli, Sezione 3

quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “- del provv.to prot. rep.prov-na/na-supro/0070856 del 3 aprile 2025 di divieto di prosecuzione dell’attività e di annullamento degli effetti della s.c.i.a. del Comune di Marano di Napoli; - della comunicazione dei motivi ostativi pratica n. 10500741219- 18042024-1529 - SUAP 5672 - 10500741219 COUTURE 2.0 S.R.L. del 20 marzo 2025; - di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente nonché per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 giugno 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, “del provv.to prot. rep.prov-na/na-supro/0123446 del 12 giugno 2025 recante “annullamento in autotutela del silenzio assenso” del Comune di Marano di Napoli; - di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente nonché per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno.”

Giustizia amministrativa202501785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività e annullamento degli effetti della SCIA del 3 aprile 2025, nonché successivo provvedimento del 12 giugno 2025 di annullamento in autotutela del silenzio-assenso formatosi sulla SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa artigianale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il divieto di prosecuzione dell’attività e l’annullamento degli effetti della SCIA, deducendo la violazione degli artt. 2, 19 e 20, degli artt. 3, 7 e 21-nonies e dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, nonché degli artt. 2, 3 e 97 Cost. e dell’art. 1 della l. n. 241/1990, per sviamento e travisamento dei fatti. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno, quantificato in via equitativa per ogni giorno di sospensione dell’attività. Il Comune ha successivamente annullato in autotutela il primo provvedimento, determinando la cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda annullatoria. Con motivi aggiunti la società ha impugnato il provvedimento del 12 giugno 2025, recante annullamento in autotutela del silenzio-assenso formatosi sulla SCIA presentata il 18 aprile 2024 per il subentro in un’attività artigianale di tomaificio. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio dello specifico procedimento di annullamento del silenzio-assenso; violazione degli artt. 3 e 21-nonies della stessa legge per carenza di motivazione, mancata indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal mero ripristino della legalità, omessa considerazione degli interessi del destinatario e dell’affidamento maturato, nonché apodittica affermazione della falsità della documentazione; illegittimo esercizio dell’autotutela oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione della SCIA. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che fosse stato impugnato un atto endoprocedimentale e non il provvedimento finale, e ne ha comunque chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo, poiché il Comune aveva annullato in autotutela il provvedimento del 3 aprile 2025, soddisfacendo integralmente la pretesa annullatoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha rigettato la domanda risarcitoria: la società aveva beneficiato di immediata tutela cautelare e non aveva provato né specificato per quanti giorni l’attività fosse rimasta sospesa; la richiesta risarcitoria formulata nei motivi aggiunti era inoltre meramente generica. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, rilevando che era stato impugnato direttamente il provvedimento finale del 12 giugno 2025 e non la mera comunicazione di avvio del procedimento. Nel merito ha accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento. In primo luogo, il Comune aveva adottato l’autotutela oltre dodici mesi dalla presentazione della SCIA, senza che ricorressero i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 per superare il termine: la relazione tecnica prodotta a corredo della SCIA non costituiva una falsa rappresentazione dei fatti, poiché dichiarava espressamente che l’immobile era privo di concessione edilizia e che era stata presentata domanda di condono. Il Comune avrebbe dovuto verificare l’esito o la pendenza della domanda di condono durante l’istruttoria e non poteva imputare alla società una situazione che non era stata occultata. Inoltre, l’affermazione della falsità della documentazione era apodittica e non adeguatamente motivata. In secondo luogo, il provvedimento non esponeva alcuna valutazione comparativa tra l’interesse pubblico concreto all’annullamento, l’interesse privato al mantenimento dell’utilità e l’affidamento maturato dalla società; tale bilanciamento era particolarmente necessario perché l’autotutela incideva sul subentro in un’attività artigianale già esercitata nel medesimo immobile. I profili relativi al superamento del termine e alla carenza di motivazione avevano carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la pretesa di parte ricorrente deve dirsi pienamente soddisfatta

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, adotta un atto idoneo a soddisfare integralmente la pretesa annullatoria.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi ... e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati

    L’annullamento d’ufficio è soggetto al termine massimo di dodici mesi e richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, un interesse pubblico concreto e attuale e la considerazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati ... anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi

    Il termine di dodici mesi può essere superato in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti, anche senza sentenza penale, purché la falsità sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi; per dichiarazioni sostitutive false o mendaci derivanti da condotte costituenti reato è invece richiesto l’accertamento con sentenza penale passata in giudicato. Non ricorre una falsa rappresentazione quando la documentazione rappresenta espressamente la situazione reale, anche se sfavorevole.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di autotutela deve motivare adeguatamente l’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e la ponderazione con l’interesse privato e l’affidamento maturato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve riferirsi allo specifico procedimento di annullamento in autotutela; nel caso concreto, tuttavia, la decisione è stata fondata sui profili assorbenti relativi al termine e alla motivazione.

  • art. 20 l. 241/1990

    Il termine previsto per l’annullamento d’ufficio dall’art. 21-nonies si applica anche ai provvedimenti formatisi mediante silenzio-assenso.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio degli effetti di una SCIA o di un silenzio-assenso è soggetto al termine massimo previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990, decorrente dal momento di formazione o adozione del titolo, salvo i presupposti derogatori del comma 2-bis.
  • La deroga al termine massimo di autotutela per falsa rappresentazione dei fatti richiede che l’amministrazione accerti in modo inequivoco una rappresentazione della realtà oggettivamente difforme; non è sufficiente qualificare apoditticamente come falsi documenti che descrivono espressamente la situazione reale.
  • L’amministrazione non può differire il dies a quo dell’autotutela quando avrebbe potuto accertare la situazione rilevante mediante la normale istruttoria procedimentale; la negligenza dell’amministrazione non può tradursi in un vantaggio consistente nel prolungamento del potere di ritiro.
  • L’annullamento d’ufficio richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale, distinta dal mero ripristino della legalità, e deve esplicitare il bilanciamento con l’interesse del privato alla conservazione dell’utilità e con l’affidamento maturato.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione annulla il provvedimento impugnato e soddisfa integralmente la domanda di annullamento; restano autonomamente decidibili le eventuali domande risarcitorie.
  • La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione non può essere accolta in assenza di allegazione e prova del danno concreto, anche quanto alla durata effettiva della sospensione dell’attività e alla sua quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaMotivazione del provvedimentoSCIA e liberalizzazioniDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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