Cassazione Penale, Sentenza n. 34623/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato previsto dall'art. 5 del d.l. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all'IVA, con evasione I.V.A. pari a € 35.805.200). Il motivo principale dedotto era il difetto di motivazione della sentenza d'appello in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena (art. 153 c.p.), non avendo la Corte territoriale espresso alcuna valutazione sulle argomentazioni difensive relative alla prognosi favorevole richiesta ex art. 163 c.p. (comportamento processuale collaborativo, inesistenza di precedenti, tentativi di restituzione delle somme nonostante la difficile situazione finanziaria della società).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio di motivazione. Pur non mettendo in discussione la responsabilità penale sull'illecito tributario, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione e motivazione circa la concessibilità della sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quel punto. La condanna sostanziale è stata confermata nella parte non impugnata.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 74/2000
Norma incriminatrice applicata per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con conseguente evasione IVA; la Cassazione non ha censurato la valutazione sulla colpevolezza operata dai giudici di merito.
Disposizione sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva di riconoscimento del beneficio non sia stata adeguatamente motivata dalla Corte d'appello, determinando l'annullamento parziale e il rinvio per una nuova valutazione.
Norma relativa alla prognosi favorevole (comportamento del condannato e previsione di attività lecite future); la difesa aveva invocato tale previsione per sostenere la concessione della sospensione condizionale e la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale dovesse esprimersi specificamente su tale elemento.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Richiamata nei protocolli processuali relativi alle comunicazioni e conclusioni; nel caso di specie emerge solo come riferimento procedurale alle memorie/conclusioni depositate, senza incidenza decisiva sul merito della questione sostanziale trattata.
Massime di principio
- Quando la difesa solleva in appello la richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) con specifiche argomentazioni (inquadrabili ex art. 163 c.p.), la Corte d'appello è tenuta a valutare e motivare espressamente la decisione su tale richiesta; l'omessa pronuncia costituisce vizio di motivazione.
- La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza non per rimettere in discussione la colpevolezza, ma per carenze motivazionali su singoli profili (es. concessione di benefici), rimettendo la valutazione al giudice di merito perché si pronunci con adeguata motivazione.
- Fattori difensivi come l'assenza di precedenti, la collaborazione processuale, la consegna della documentazione e i tentativi di restituzione delle somme devono essere espressamente considerati dal giudice quando rilevanti ai fini della prognosi di ravvedimento e della concessione dei benefici.
- In casi analoghi, il ricorrente dovrebbe documentare in modo chiaro e puntuale gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la concessione del beneficio, e segnalare al giudice d'appello l'obbligo di motivazione espressa su tali punti per preservare utilmente il diritto in sede di cassazione.
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