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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11052/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato, in favore del detenuto Messina sottoposto al regime 41-bis, lo svolgimento dei colloqui mensili tramite videocollegamento in sostituzione dei colloqui visivi regolamentari. Il motivo di cassazione denunciava violazione di legge: il Tribunale avrebbe disapplicato la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 26/09/2022 senza che fossero dimostrati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza (situazioni eccezionali o contingenti tali da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso lo svolgimento in presenza). L'onere di allegazione di tali circostanze grava sul richiedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale aveva posto un ragionamento di carattere generale, disapplicando la circolare senza verificare l'effettiva sussistenza del requisito dell'impossibilità o della gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza. La Corte ha richiamato il valore costituzionale e convenzionale del diritto ai colloqui familiari, il carattere derogatorio e proporzionato delle restrizioni previste per i detenuti 41-bis e la competenza dell'Amministrazione penitenziaria a disciplinare le modalità dei colloqui nel rispetto delle esigenze di sicurezza; ha quindi ritenuto necessario che il giudice accertasse concretamente, con motivazione congrua, le circostanze eccezionali che giustificano l'accesso ai videocolloqui.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis

    art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b)

    Stabilisce che il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari in locali attrezzati e, in alternativa, dopo i primi sei mesi, a un colloquio telefonico mensile di durata massima di dieci minuti; la disciplina prevede cautele specifiche (registrazione, controllo) e la possibilità di deroghe solo in presenza di presupposti straordinari.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 28

    "particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie"

    Riconosce l'importanza del mantenimento delle relazioni familiari come obiettivo del trattamento trattamentale, a presidio del diritto ai colloqui.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, comma 3

    "particolare favore (...) ai colloqui con i familiari"

    Attribuisce carattere privilegiato ai colloqui con i familiari nell'ambito del trattamento del detenuto.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 61, comma 1, lett. a) e 73, comma 3

    Prevedono il mantenimento del diritto ai colloqui anche nel caso di sanzioni disciplinari come l'isolamento, confermando la rilevanza dei colloqui nel quadro delle garanzie detentive.

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 26/09/2022

    Documento amministrativo che regolamenta le modalità di svolgimento dei colloqui in epoca post-pandemica; la corte ha ritenuto che la sua disapplicazione richieda la dimostrazione di presupposti eccezionali o contingenti.

  • Costituzione italiana, artt. 29, 30, 31

    Tutela costituzionale della famiglia e dei suoi componenti, richiamata per sottolineare il valore costituzionale del diritto ai rapporti familiari del detenuto.

  • Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, art. 8

    "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare..."

    Fondamento convenzionale del diritto ai rapporti familiari; limita le misure restrittive richiedendo che siano legittime, idonee, necessarie e proporzionate.

Massime di principio

  • Il diritto ai colloqui familiari è fondamentale e radicato in norme nazionali, costituzionali e convenzionali; le limitazioni per i detenuti 41-bis sono deroghe giustificate solo da esigenze di sicurezza concretamente motivate.
  • L'accesso ai videocolloqui in sostituzione dei colloqui visivi è consentito per i detenuti 41-bis solo se sussistono circostanze eccezionali o contingenti che rendono impossibile o gravemente difficile lo svolgimento in presenza; l'onere di allegazione di tali circostanze grava sul richiedente.
  • L'Amministrazione penitenziaria ha competenza organizzativa sulle modalità dei colloqui e può imporre cautele (registrazione, identificazione, controllo) proporzionate agli obiettivi di sicurezza; la loro legittimità va valutata in concreto dal giudice.
  • Il giudice che autorizza deroghe alle modalità ordinarie deve motivare in modo congruo l'esistenza e l'incidenza delle circostanze che giustificano la deroga, indicando perché le alternative meno restrittive non sono idonee.
  • In periodi di emergenza (es. pandemia) l'autorità può legittimamente autorizzare modalità a distanza; tuttavia, superata l'emergenza, il ricorso a videocolloqui deve essere limitato ai casi effettivamente giustificati e non generalizzato.
  • In caso di provvedimenti discordanti con le linee amministrative, la Corte può annullare e rinviare per un nuovo esame rispettoso dei principi di proporzionalità, motivazione e verifica concreta dei presupposti.

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