Cassazione Civile, Ordinanza n. 17299/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo prevista dall'art. 12 della L. n. 289/2002. Il contribuente aveva sostenuto di aver aderito al condono versando tempestivamente la prima rata e di aver pagato la seconda rata in un momento successivo, ma comunque entro il termine che riteneva applicabile in forza delle proroghe normative. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che il mancato pagamento di una rata non potesse precludere il condono se ciò non fosse espressamente previsto. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione, affermando che la definizione si perfeziona solo con il pagamento puntuale di tutte le rate. Gli eredi del contribuente hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 143/2003 e dell'art. 1, comma 2, lett. g), del D.M. 8 aprile 2004, sostenendo che la seconda rata era stata versata tempestivamente entro il 18 aprile 2005 secondo la disciplina applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando un orientamento consolidato secondo cui, in tema di condono fiscale ex art. 12 L. n. 289/2002, la disciplina si applica anche ai contribuenti che avevano già pagato la prima rata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003; inoltre, i riferimenti ai versamenti 'utili' contenuti nel D.L. e nel D.M. di attuazione vanno interpretati come riferiti ai versamenti immediatamente estintivi, ossia effettuati in unica soluzione, e non ostano al perfezionamento della definizione quando la seconda rata sia versata entro il termine prorogato. Poiché nel caso concreto la seconda rata era stata pagata il 19 gennaio 2005, nel termine ritenuto applicabile dalla Corte, la decisione della CTR è stata cassata. La causa è stata decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo può perfezionarsi secondo la disciplina speciale del condono fiscale richiamata dalla Corte.
art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143
La norma, letta in modo costituzionalmente orientato, non esclude dalla proroga i contribuenti che avevano già effettuato un versamento rateale prima della sua entrata in vigore.
art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 8 aprile 2004
I 'versamenti utili' ai fini della proroga devono intendersi come versamenti immediatamente estintivi, cioè effettuati in unica soluzione, secondo l'interpretazione seguita dalla Corte.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di condono fiscale, la disciplina di proroga dei termini deve essere interpretata in modo coerente con la finalità agevolativa della definizione e può operare anche nei confronti di chi abbia già effettuato un versamento prima dell'entrata in vigore della norma di differimento.
- Ai fini dell'accesso alla proroga, l'espressione 'versamenti utili' va riferita ai pagamenti idonei a estinguere immediatamente l'obbligazione definitoria, non a qualsiasi versamento rateale non ancora completato.
- Quando la Corte di cassazione accerta che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo o rigettando la domanda originaria.
- Nel contenzioso sul condono, il pagamento della rata effettuato entro il termine prorogato impedisce di negare il perfezionamento della definizione solo per il fatto che il versamento iniziale sia avvenuto in forma rateale.
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