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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22243/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità per genericità, sostenendo che il motivo d'appello fosse specifico in quanto mirava a contestare la riconducibilità all'imputato dei post diffamatori. In particolare si denunciava l'assenza di verifiche tecniche sull'indirizzo IP usato dall'autore dei post e si richiamava ampia giurisprudenza (tra cui Cass. n. 5352/2017) per dimostrare che la motivazione del Tribunale di Rimini, nella parte relativa all'attribuzione dei post, era insufficiente e meritevole di confronto in sede d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato l'appello inammissibile per genericità e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte d'appello di Bologna per il giudizio di merito. La Corte ha motivato che i motivi di appello non erano meramente assertivi o scollegati dalla motivazione impugnata, ma costituivano un confronto diretto con la breve motivazione del Tribunale di Rimini sulla riconducibilità dei post. È stato inoltre osservato che il termine di prescrizione non era maturato, avendo il giudice di pace riconosciuto la recidiva infraquinquennale che estende il termine massimo a dieci anni.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1 lett. d)

    l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

    La disposizione impone che i motivi d'appello siano enunciati in modo specifico; l'assenza di correlazione puntuale con le ragioni della decisione impugnata può giustificare la dichiarazione di inammissibilità per genericità

  • d.lgs. n. 150 del 2022, comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p.

    l'inammissibilità sussiste «quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»

    Chiarisce e puntualizza la nozione di genericità: è richiesta la correlazione puntuale ed esplicita dei rilievi con i capi e punti della decisione impugnata

  • Cass. n. 5352/2017

    Citata dal ricorrente come precedente ritenuto 'perfettamente sovrapponibile' sul tema dell'attribuzione di contenuti online e della necessità di accertamenti tecnici (es. IP) per la riconducibilità dell'autore

  • Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025 (Jebali)

    Giurisprudenza richiamata in motivazione per spiegare la nozione di genericità 'estrinseca' quando i motivi d'appello sono scollegati dalla motivazione del provvedimento impugnato

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Principio secondo cui il sindacato del giudice d'appello sull'ammissibilità non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi

Massime di principio

  • I motivi d'appello devono essere formulati in modo specifico e collegati puntualmente ai capi e punti della decisione impugnata; la mancanza di questa correlazione può portare a inammissibilità per genericità
  • La genericità può essere anche 'estrinseca', cioè determinata non solo da vaghezza intrinseca ma dal disallineamento logico tra i motivi e le ragioni della decisione impugnata
  • Il giudice dell'appello può valutare l'ammissibilità dei motivi, ma non può, in sede di ammissibilità, decidere sulla manifesta infondatezza dei motivi stessi
  • Quando si contestano attribuzioni di contenuti online, è essenziale prospettare (e se necessario chiedere) elementi tecnici probatori, come la verifica degli indirizzi IP, per mettere in discussione la riconducibilità dei fatti all'imputato
  • L'annullamento dell'ordinanza per errata dichiarazione di inammissibilità comporta il rinvio per il giudizio di merito; la verifica della prescrizione deve tener conto di eventuali aggravanti come la recidiva infraquinquennale che può allungare i termini prescrizionali

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