Cassazione Penale, Sentenza n. 39727/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Campobasso del 06/05/2022. Contestava (1) l'erronea applicazione delle norme sulla rilevanza e motivazione dell'impugnazione (art. 620 co.10 lett. i) e art. 606 cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte di Cassazione, avendo già accertato la tempestività dell'appello, avrebbe dovuto pronunciare la declaratoria senza rinvio; (2) l'illegittima acquisizione di notizie e documenti d'ufficio dalla cancelleria del Tribunale in contrasto con le regole sulla formazione della prova (artt. 191, 194 e segg., art. 603 c.p.p.); (3) la mancata o illogica motivazione e il travisamento probatorio rispetto alla relazione della cancelleria sul deposito della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha stabilito che essa stessa, con precedente pronuncia (n. 19111/2024), aveva già accertato la tempestività dell'appello tramite accesso agli atti (motivazione depositata il 27/07/2022, avviso di deposito 01/08/2022, appello del 13/10/2022 ritenuto tempestivo). Tale accertamento è vincolante e impedisce alla Corte d'appello di rimettere in discussione la questione di tempestività con un nuovo accertamento che contraddica la statuizione della Suprema Corte. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui l'errore della cancelleria non può essere preteso come onere a carico del ricorrente salvo prova di sua responsabilità. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 620 c.p.p. co. 10 lett. i)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza della declaratoria e delle regole sull'impugnazione; la Corte ha esaminato l'erroneità dell'operato della Corte d'appello rispetto alla valutazione dei termini di impugnazione.
Le censure sono state formulate con riferimento alle ipotesi di travisamento della prova e di mancata o illogica motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo principale ricadente in queste categorie nella misura in cui la Corte d'appello ha disatteso un accertamento vincolante della Cassazione.
artt. 191, 194 e segg. c.p.p.; art. 603 c.p.p.; art. 591 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di ammissione e formazione della prova e sul divieto di acquisire documentazione al di fuori delle regole processuali; la decisione sottolinea che, comunque, la verifica fatta dalla Cassazione sugli atti è vincolante e non può essere sovvertita dalla Corte di merito mediante acquisizioni che rimetterebbero in discussione la statuizione di legittimità.
Sentenza Corte di Cassazione n. 19111/2024
"il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto scaduto il termine... la motivazione è stata depositata il 27 luglio 2022... l'avviso di deposito è stato comunicato dalla cancelleria il 1° agosto 2022... l'appello del 13 ottobre 2022 è da ritenersi tempestivo"
Pronuncia della Suprema Corte che ha accertato, con accesso agli atti, la tempestività dell'appello; tale accertamento è stato ritenuto decisivo e vincolante per il giudizio di rinvio.
Giurisprudenza di riferimento
Sez. 3, Sent. n. 46971/2018; Sez. 4, Sent. n. 48426/2015
Richiamati per il principio che, in caso di annullamento con rinvio, il principio di diritto affermato dalla Cassazione è vincolante per il giudice di rinvio e che l'errore della cancelleria non può essere fatto valere contro la parte salvo che costei non vi abbia concorso.
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione, anche mediante accesso agli atti, accerta un fatto processuale decisivo (es. la tempestività di un'impugnazione), tale accertamento è vincolante e non può essere rileso dal giudice di rinvio con decisione di segno contrario.
- La Corte d'appello destinataria di un rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e agli accertamenti vincolanti stabiliti dalla Cassazione; non è legittimo compiere nuovi accertamenti che contraddicono tale statuizione.
- Errori o inesattezze imputabili alla cancelleria non possono essere opposti al ricorrente per pregiudicarne i diritti, salvo prova che il ricorrente abbia causato o concorso all'errore.
- La acquisizione d'ufficio di documenti dalla cancelleria e la loro utilizzazione non possono servire a eludere le regole sul contraddittorio e sulla formazione della prova; eventuali verifiche amministrative devono rispettare i limiti della pronuncia di legittimità.
- In caso di dubbio sulla data di deposito di un provvedimento, l'interpretazione favorevole alla parte che impugna deve prevalere quando il dubbio permanga e l'onere di vigilanza non può gravare irragionevolmente sulla parte stessa.
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