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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31916/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale tra i due GUP in procedimento penale per reati tributari (articoli del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il nodo era se la competenza dovesse essere del Tribunale di Roma, in ragione del luogo in cui era stata emessa la prima fattura ritenuta relativa a operazioni inesistenti (fattura del 30/01/2013 emessa da società con sede a Roma), ovvero del Tribunale di Velletri, in quanto l'ufficio del Pubblico Ministero di quel circondario aveva provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato. Il GUP di Velletri aveva inizialmente dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente Roma; il GUP di Roma, sollevando conflitto, ha osservato che le disposizioni speciali sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (in particolare la disciplina dell'emissione plurima nel medesimo periodo d'imposta) e la regola di collegamento della competenza del giudice dovrebbero far prevalere la competenza dove sia stato iscritto per primo il procedimento.

La decisione

La Corte, risolvendo il conflitto negativo di competenza, ha dichiarato competente il GUP del Tribunale di Velletri e ha disposto la trasmissione degli atti a quel giudice. La Corte ha ritenuto applicabili, nel caso di emissione plurima di fatture nel medesimo periodo d'imposta, le regole speciali del d.lgs. 74/2000 che considerano l'emissione di più fatture come un unico reato e che, ai fini della competenza territoriale, rimandano al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.; nel caso concreto tale iscrizione è avvenuta nel circondario di Velletri.

Norme richiamate

  • d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, comma 2

    "ai fini dell'applicazione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato"

    La Corte ha ritenuto che le emissioni plurime di fatture nello stesso periodo d'imposta devono essere considerate un unico reato, con conseguente unità di criterio per la determinazione della competenza territoriale.

  • d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18, comma 3

    "è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p."

    La Corte ha applicato questa norma come criterio di collegamento speciale: quando le fatture sono emesse in più luoghi ma rientrano nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, la competenza è attribuita al tribunale del circondario il cui ufficio P.M. ha effettuato per primo l'iscrizione della notizia di reato.

  • codice di procedura penale, art. 335

    Richiamato quale registro delle notizie di reato: la data e l'ufficio in cui è avvenuta la prima iscrizione sono elementi determinanti per l'applicazione dell'art. 18, comma 3 del d.lgs. 74/2000.

  • codice di procedura penale, art. 28

    La norma disciplina il conflitto di competenza (anche negativo) e la competenza della Corte a decidere; la situazione concreta è stata qualificata come conflitto negativo risolto dalla Corte nella direzione indicata.

  • codice di procedura penale, art. 16, comma 1

    Norma generale sulla competenza territoriale richiamata dalle parti (il GUP di Velletri aveva ritenuto inizialmente competente Roma con riferimento a criteri generali), ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale del d.lgs. 74/2000.

Massime di principio

  • Quando in materia di fatture false vi è emissione plurima nello stesso periodo d'imposta, tali emissioni vanno considerate come un unico reato ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000.
  • Se opera la disciplina speciale (art. 18, comma 3, d.lgs. 74/2000), la competenza territoriale non si determina necessariamente in base al luogo di emissione della prima fattura, ma secondo il criterio del luogo dove ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato (art. 335 c.p.p.).
  • In caso di conflitto negativo di competenza tra giudici, la Corte competente a decidere dichiara quale giudice sia competente secondo l'interpretazione delle norme applicabili; le norme speciali prevalgono sulle regole generali di competenza territoriale.
  • Per chi difende: è utile verificare tempestivamente dove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato (data, ufficio P.M.) e sollevare specifiche eccezioni di incompetenza basate sulle norme speciali quando applicabili.
  • Per il P.M. e per il giudice: documentare e registrare con precisione la data e il luogo di iscrizione della notizia di reato e valutare l'applicabilità delle disposizioni speciali prima di dichiarare o opporre l'incompetenza territoriale.

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