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Ordinanza

Ordinanza n. 821/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 58754 del 17.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante comunicazione degli esiti della prova preselettiva di ammissione alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, indetto con d.D.G. n. 2269 del 09.12.2024; b) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 58996 del 19.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante integrazione dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso de quo, laddove attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; c) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 59697 del 30.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante ulteriore integrazione dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso de quo; d) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; e) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 5372 del 07.10.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante comunicazione di visibilità degli elaborati della prova preselettiva del concorso de quo; f) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 53475 del 03.10.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante comunicazione della prova preselettiva estratta; g) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; h) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l'espletamento della prova in parola; i) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Comitato Tecnico Scientifico recanti la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; l) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante nonché provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l'attribuzione del punteggio pari a 24,09, generato dal sistema informatico predisposto per l'espletamento della prova in parola; m) qualora occorra, del D.M. 12.06.2024 n. 109, recante regolamento del concorso de quo e degli allegati Quadri di riferimento, nonché del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 2269 del 09.12.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale e sul portale InPA), recante bando di indizione, nella parte in cui disciplinano l'organizzazione, l'espletamento e la correzione della prova preselettiva; n) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all'esito della correzione della prova preselettiva stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati conseguentemente, per la condanna anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti, e per l'effetto a consentire l'ammissione alla prova scritta.

Giustizia amministrativa202600349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esiti della prova preselettiva e mancata ammissione alle prove scritte del concorso per 145 dirigenti tecnici, nonché quesiti, risposte validate e attribuzione del punteggio alla candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali recanti gli esiti della prova preselettiva, le successive integrazioni degli ammessi alle prove scritte, gli atti di approvazione e correzione degli elaborati, i quesiti e le relative risposte validate dal Comitato Tecnico Scientifico, nonché gli atti regolamentari e il bando nella parte concernente l'organizzazione, lo svolgimento e la correzione della prova. Ha dedotto che alcuni quesiti fossero irragionevoli, erronei e/o svianti e che, per effetto di tali illegittimità, le fosse stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante, pari a 24,09. Ha chiesto il riconoscimento del maggior punteggio, l'attribuzione di un punto per ciascun quesito contestato e la conseguente ammissione alle prove scritte, oltre alla condanna delle amministrazioni ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza, anche considerando il numero dei quesiti contestati e la distanza del punteggio conseguito dalla ricorrente rispetto alla soglia necessaria per superare la preselezione. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non fosse stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbero state ancora possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'insufficienza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di condanna risarcitoria e ripristinatoria; l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.

  • D.M. 12 giugno 2024, n. 109

    Indicato tra gli atti impugnati nella parte relativa alla disciplina del concorso e della prova preselettiva; il testo non sviluppa una specifica interpretazione delle sue disposizioni.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto presuppone la presenza congiunta di adeguati profili di fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La contestazione di numerosi quesiti di una prova preselettiva non evidenzia, di per sé, un adeguato fumus boni iuris; la valutazione cautelare può tenere conto anche della distanza tra il punteggio conseguito e la soglia necessaria per il superamento della prova.
  • Non sussiste il periculum in mora quando, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, siano concretamente ipotizzabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie idonee a reintegrare la posizione del candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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