Cassazione Civile, Ordinanza n. 13944/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il credito ammesso o da ammettere allo stato passivo riguardava un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, garantito da ipoteca. Il tribunale, quale giudice di rinvio, aveva respinto l’opposizione allo stato passivo proposta per ottenere l’ammissione del credito. La società incaricata della gestione del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale. Il motivo di ricorso non è esaminato nel merito perché la Corte rileva d’ufficio che il ricorso è stato notificato oltre il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione del decreto di opposizione allo stato passivo, decorrente dalla comunicazione di cancelleria indicata dalla stessa ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente: il decreto impugnato era stato pubblicato il 2.11.2016, comunicato il 7.11.2016 secondo quanto dedotto dalla ricorrente, ma il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 18.4.2017, quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, ultimo comma, l. fall. È stata inoltre ritenuta inammissibile, in via derivata, anche l’atto di intervento del soggetto asseritamente cessionario del credito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa della parte intimata. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore per ottenere l’ammissione del proprio credito.
art. 99, ultimo comma, l. fall.
Il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale in materia di stato passivo deve essere proposto entro trenta giorni; il superamento di tale termine comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il decreto emesso sull’opposizione allo stato passivo, il termine di impugnazione di trenta giorni è perentorio e la sua violazione determina l’inammissibilità del ricorso.
- La tempestività del ricorso va verificata rispetto alla data di comunicazione del provvedimento risultante o comunque allegata dalla parte ricorrente; il deposito oltre il termine rende l’impugnazione improcedibile/inammissibile senza esame del merito.
- L’intervento in cassazione di un soggetto terzo asseritamente cessionario del credito non sana l’inammissibilità originaria del ricorso e, in tale contesto, è a sua volta inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti normativi.
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