Cassazione Penale, Ordinanza n. 04078/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della corte d'appello resa a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dalla ordinanza emerge che l'unica doglianza riguardava il preteso difetto di motivazione sulla misura della pena concordata. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; non è invece proponibile una censura inerente alla motivazione sulla pena concordata.
Norme richiamate
sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.
Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra decisione e concordato; non sono deducibili censure sulla motivazione della pena concordata.
l'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi del procedimento di formazione dell'accordo e della decisione, non potendo investire profili di merito come la motivazione sulla pena concordata.
- La doglianza relativa al difetto di motivazione sulla misura della pena concordata è inammissibile quando la sentenza impugnata sia stata pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., perché esula dai motivi consentiti di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →