Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04078/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della corte d'appello resa a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dalla ordinanza emerge che l'unica doglianza riguardava il preteso difetto di motivazione sulla misura della pena concordata. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; non è invece proponibile una censura inerente alla motivazione sulla pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.

    Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra decisione e concordato; non sono deducibili censure sulla motivazione della pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.

    L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice

    Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi del procedimento di formazione dell'accordo e della decisione, non potendo investire profili di merito come la motivazione sulla pena concordata.
  • La doglianza relativa al difetto di motivazione sulla misura della pena concordata è inammissibile quando la sentenza impugnata sia stata pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., perché esula dai motivi consentiti di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.