Ordinanza n. 4062/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del decreto prot. n.0001142 del 25 marzo 2026, laddove irroga al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero scritto; - del decreto prot. n.1451 del 28 aprile 2026, laddove irroga al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero scritto; - delle rispettive note di contestazione e atti istruttori; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due decreti disciplinari che irrogano la sanzione del rimprovero scritto, unitamente alle contestazioni e agli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due decreti del Ministero dell'Interno recanti la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, nonché le rispettive note di contestazione, gli atti istruttori e gli ulteriori atti connessi, presupposti o consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio derivante dai possibili riflessi delle sanzioni sulla carriera, sulle valutazioni di servizio e sull'attività sindacale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni sottese al ricorso, per delicatezza e complessità, richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha osservato che le conseguenze prospettate dal ricorrente erano meramente eventuali e non adeguatamente comprovate, poiché non erano stati indicati né prodotti elementi concreti idonei a dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile durante il giudizio. Il rigetto è stato inoltre valutato alla luce della natura e della limitata afflittività della sanzione del rimprovero scritto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e delle questioni dedotte.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di una sanzione disciplinare richiede la prova concreta di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; la mera prospettazione di possibili riflessi sulla carriera, sulle valutazioni di servizio o sull'attività sindacale non è sufficiente.
- La limitata afflittività della sanzione disciplinare del rimprovero scritto può concorrere, in sede cautelare, a escludere la sussistenza del periculum in mora, quando non siano dimostrate conseguenze attuali e irreparabili.
- Quando le questioni dedotte presentano particolare delicatezza e complessità e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito, respingendo la domanda cautelare in assenza di un periculum adeguatamente provato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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