Cassazione Penale, Sentenza n. 1473/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte di appello di Trieste che, dopo rinvio dalla Cassazione, aveva riconosciuto l'attenuante del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 cod. pen.) e aveva rideterminato la pena per rapina impropria in concorso. Il ricorrente contestava l'esclusione del concorso ordinario, sostenendo che la programmazione di un furto notturno in una villa dove poteva essere prevedibile la presenza di persone e la possibilità di intervento di terzi rendeva prevedibile e accettato il rischio della progressione a rapina (dolo eventuale), giustificando così la responsabilità concorsuale ordinaria ai sensi dell'art. 110 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato correttamente, sulla base delle risultanze processuali, che al momento dell'ingresso nella villa non risultava la presenza né la probabilità concreta della presenza di persone nell'abitazione. La Cassazione ha confermato che la mera prevedibilità astratta dell'intervento del vicino armato non è sufficiente per inferire l'accettazione del rischio (dolo eventuale) e che, pertanto, era corretta la qualificazione come concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.; la decisione di merito è immune da vizi logici e non suscettibile di revisione in questa sede. Il ricorso è dunque inammissibile e resta ferma la decisione di condanna riformata (pena ridotta a 3 anni e 4 mesi di reclusione per rapina impropria in concorso).
Norme richiamate
Il concorso anomalo si applica quando il reato più grave, diverso da quello voluto, è rimasto nella mera prevedibilità da parte del reo e non è stato accettato come rischio; in tali casi manca il dolo di concorso ai sensi dell'art. 110
Il concorso ordinario si configura quando l'evento più grave è stato concretamente previsto e accettato dal concorrente (dolo eventuale); in assenza di prove dell'accettazione del rischio non può farsi luogo a responsabilità concorsuale ordinaria
Massime di principio
- La distinzione fondamentale è tra mera prevedibilità dell'evento più grave e sua accettazione: solo quest'ultima fonda il concorso ordinario (dolo eventuale), mentre la prima può giustificare il concorso anomalo ex art. 116.
- Per qualificare un partecipante come concorrente ordinario occorrono elementi fattuali che dimostrino che egli ha effettivamente previsto e accettato il rischio della progressione criminosa (es. dichiarazioni, ruolo attivo nella pianificazione di violenza, strumenti portati per l'aggressione, condotte concordate che mostrino volontà di sfruttare la violenza).
- Circostanze generiche come l'orario notturno o l'isolamento dell'immobile non sono di per sé sufficienti a provare l'accettazione del rischio; serve una valutazione fattuale concreta e motivata.
- In sede di Cassazione non è possibile riformare valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito: l'appello per cassazione è inammissibile quando si censura la valutazione della prova senza allegare fatti specifici che giustifichino il travisamento.
- La mera possibilità astratta che terzi potessero intervenire non equivale a prova che il concorrente abbia voluto o accettato quell'esito; la responsabilità concorsuale richiede prova dell'atteggiamento soggettivo verso il rischio.
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