Ordinanza n. 4070/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 14 maggio 2026, con cui la Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale lo ha dichiarato non idoneo ai sensi dell'art. 24 del d.m. 9 settembre 2022, n. 168, determinandone l'esclusione dal concorso. Ha contestato, tra l'altro, la deliberazione della Commissione, la relazione psicologica, gli ulteriori verbali di valutazione, gli atti relativi agli elenchi degli idonei, il bando nella parte in cui attribuisce carattere definitivo ai giudizi della Commissione e la graduatoria nella parte in cui non lo include. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del giudizio per contraddittorietà, assumendo che lo psicologo lo avesse ritenuto compatibile mentre il perito selettore lo aveva giudicato incompatibile, nonché per mancata adeguata considerazione della relazione psicologica e, più in generale, per i vizi di legittimità prospettati nel ricorso. Ha chiesto cautelarmente la sospensione dell'efficacia dell'esclusione e, in via principale, la riammissione alla procedura e alle successive fasi, anche mediante risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha qualificato l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità o incongruenza delle conclusioni, ovvero carenza di motivazione. Sulla base della documentazione prodotta dall'Amministrazione, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento non presentasse tali vizi né gli ulteriori profili di illegittimità dedotti. In particolare, ha escluso la contraddittorietà tra il giudizio dello psicologo, favorevole alla compatibilità, e quello del perito selettore, contrario, poiché le due valutazioni riguardavano elementi diversi, utilizzavano parametri differenti e concorrevano entrambe alla formazione del giudizio finale. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il giudizio della Commissione, fondato sugli esiti dei test e del colloquio e sulle rilevate insufficiente capacità autocritica, inadeguata consapevolezza di sé e dei propri limiti, nonché rigidità e convenzionalità del pensiero incidenti sulle abilità relazionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.m. 9 settembre 2022, n. 168
Ai sensi dell’art. 24 del DM 09.09.2022 n° 168 la Commissione valutati gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7, lett. A) e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, ha assunto la decisione sopra menzionata alla luce dei requisiti attitudinali previsti e ritenuti indispensabili all’espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale concorre e all’assunzione delle discendenti responsabilità
La disposizione costituisce il riferimento normativo per la valutazione collegiale degli accertamenti attitudinali e del colloquio ai fini del giudizio di idoneità richiesto per l'accesso al ruolo.
art. 14 del bando di concorso
i giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso
La clausola del bando collega il giudizio di non idoneità attitudinale all'esclusione dalla procedura; il provvedimento non si pronuncia in modo definitivo sulla validità della clausola.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta per l'assenza di adeguato fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione dei requisiti psico-attitudinali necessari per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del macroscopico travisamento dei fatti, dell'illogicità o incongruenza delle conclusioni e della carenza di motivazione.
- La non coincidenza tra il giudizio espresso dallo psicologo e quello formulato dal perito selettore non determina, di per sé, contraddittorietà del procedimento valutativo quando le due valutazioni riguardano elementi diversi, si fondano su parametri differenti e concorrono entrambe alla formazione del giudizio finale della Commissione.
- Il giudizio finale di non idoneità attitudinale è adeguatamente motivato quando dà conto degli esiti dei test e del colloquio e individua specifici profili attitudinali ritenuti incompatibili con le mansioni e le responsabilità del ruolo, senza che sia necessaria una confutazione analitica di ogni elemento valutativo acquisito.
- Nella fase cautelare, la documentazione amministrativa che evidenzi un giudizio attitudinale fondato su test, colloquio e valutazioni coerenti è sufficiente a escludere, allo stato degli atti, il fumus boni iuris delle censure di travisamento, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →