Cassazione Civile, Sentenza n. 31527/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano promosso esecuzione per obblighi di fare (rimozione di una veduta o sua trasformazione in luce). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto adempiuto l'obbligo e dichiarato non luogo a provvedere; tale provvedimento era stato appellato ma la Corte d'appello ha dichiarato il gravame inammissibile ritenendo che il provvedimento dovesse essere impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c. La sentenza della Corte d'appello è divenuta irrevocabile; i ricorrenti hanno poi proposto opposizione ex art. 617 con istanza di rimessione in termini evocando un presunto "prospective overruling", ma il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'opposizione inammissibile; i ricorrenti hanno quindi introdotto autonomamente il giudizio di merito, che il Tribunale ha dichiarato inammissibile per omessa opposizione ex art. 617 c.p.c., condannandoli anche per responsabilità processuale aggravata. In Cassazione contestano (1) la corretta applicazione delle norme sugli strumenti di opposizione e sui termini (artt. 616, 617, 618 c.p.c. e connessi) e (2) la fondatezza della condanna ex art. 96 c.p.c. per mancata diligenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha ritenuto fondato il primo motivo in punto di diritto: quando il giudice dell'esecuzione, con provvedimento a definizione della fase sommaria, omette di fissare il termine per l'introduzione o la riassunzione del giudizio di merito, la parte può chiedere la fissazione del termine ai sensi dell'art. 289 c.p.c. nel termine perentorio previsto, oppure può introdurre o riassumere autonomamente il giudizio di merito nello stesso termine; la mancata iniziativa o istanza determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3. Sul rilievo di merito la Corte, applicando l'art. 382, comma 3, ultimo periodo, ha deciso la controversia e ha cassato senza rinvio la decisione impugnata (la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità e la condanna), compensando le spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione all'esecuzione per obblighi di fare che ha dato origine alla controversia; il ricorso iniziale verteva su obblighi di fare ex art. 612
Riguardano le opposizioni agli atti esecutivi e i provvedimenti del giudice dell'esecuzione: la Corte ricorda che il provvedimento di definizione della fase sommaria emesso nelle opposizioni deve essere contrastato con l'azione prevista (opposizione ex art. 617 quando previsto), ma anche che l'omissione da parte del giudice di fissare il termine per il giudizio di merito legittima l'iniziativa autonoma della parte
Richiamato nel quadro delle norme che disciplinano la fase sommaria e le opposizioni: il Tribunale era censurato per aver applicato in modo errato il complesso normativo delle opposizioni
Parte del complesso normativo sulle opposizioni e sulle conseguenze procedurali: la sua violazione è stata dedotta dai ricorrenti relativamente alla gestione dei termini e degli atti processuali
Se il giudice dell'esecuzione omette di fissare il termine per l'introduzione/riassunzione del giudizio di merito, la parte può chiedere la fissazione del termine con istanza ex art. 289 entro il termine perentorio; alternativa all'iniziativa autonoma della parte di introdurre il giudizio
La mancata proposizione dell'istanza di integrazione entro il termine di cui all'art. 289 o l'omessa iniziativa autonoma per introdurre/riassumere il giudizio di merito determina l'estinzione del processo ai sensi di questa norma
art. 382, comma 3, ultimo periodo c.p.c.
La Corte ha deciso la controversia nel merito ai sensi di questa disposizione e ha cassato senza rinvio la decisione impugnata
Richiamato in relazione alla condanna per responsabilità processuale aggravata; la Corte ha valutato che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la mancanza di normale diligenza se fosse stata dimostrata l'adeguata tempestività nella proposizione dei rimedi, e ha pertanto compensato le spese
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamata per escludere l'esperibilità del ricorso per cassazione in determinate ipotesi, sottolineando i limiti di impugnazione quando siano previsti rimedi speciali
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione, con provvedimento che definisce la fase sommaria, omette di fissare il termine per l'introduzione o la riassunzione del giudizio di merito, la parte ha due strade alternative e tassative: (a) chiedere la fissazione del termine ex art. 289 c.p.c. nel medesimo termine perentorio previsto dalla norma; oppure (b) introdurre o riassumere autonomamente il giudizio di merito entro lo stesso termine. L'omissione di entrambe le iniziative comporta l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3.
- La qualificazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione (come impugnabile in appello o come opponibile ex art. 617) è rilevante: se una Corte d'appello dichiara un gravame inammissibile perché avrebbe dovuto essere esperita l'opposizione ex art. 617, tale decisione, se resa definitiva, vincola le parti; tuttavia l'eventuale omissione di fissazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione mantiene la possibilità per la parte di introdurre autonomamente il giudizio di merito entro i termini perentori.
- L'eventuale richiamo a cambiamenti giurisprudenziali ("prospective overruling") non sostituisce i rimedi e i termini ordinari: la parte deve utilizzare gli strumenti processuali previsti e nei termini utili per non subire l'estinzione dell'azione.
- Prima di disporre sanzioni o condanne per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, il giudice deve valutare se la parte abbia osservato la normale diligenza nell'esperimento delle vie processuali; omissioni di fissazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione possono giustificare comportamenti processualmente attenuanti.
- In caso di controversia su questioni di rito e sulle conseguenze della omissione di termine da parte del giudice dell'esecuzione, esiste la possibilità per la Corte di Cassazione di decidere nel merito (ex art. 382, comma 3) e, se del caso, cassare senza rinvio quando gli elementi consentono la decisione immediata.
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